Assegno di maternità dei Comuni, ecco gli importi 2023 aggiornati

Aggiornati gli importi degli assegni di maternità pagati dai Comuni. Sparisce l’assegno per il nucleo familiare assorbito nell’assegno unico.
2 anni fa
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Aumentano gli importi degli assegni di maternità erogati dai Comuni nel 2023. L’aggiornamento segue un provvedimento del Dipartimento Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale viene recepita la variazione dell’inflazione nel 2022.

L’assegno di maternità erogato dai Comuni – ricordiamo – è una prestazione di natura assistenziale, prevista dalla legge, erogata in assenza di tutela previdenziale obbligatoria. E’ in vigore dal 2001 e fino allo scorso anno prevedeva anche il riconoscimento di assegni familiari, poi assorbiti dall’assegno unico familiare.

L’assegno di maternità del Comune

Anche l’importo dell’assegno di maternità concesso dai Comuni, al pari della altre prestazioni previdenziali, è aumentato del 8,1%. La percentuale è determinata dall’Istat sulle risultanze dell’inflazione. Spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nell’anno di riferimento alle madri prive di tutela previdenziale obbligatoria.

Per il 2023 verrà quindi erogato un importo pari a 383,46 euro al mese per cinque mensilità. Potrà essere ottenuto a seguito di domanda in Comune entro 6 mesi dalla nascita (o adozione) del figlio a condizione che il valore Isee non superi i 19.185 euro. La misura spetta, in particolare, alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sempre che risultino residenti in Italia.

Anche in questo caso l’assegno di maternità è pagato dal Inps in unica soluzione entro 45 giorni dalla ricezione della domanda presentata al Comune di residenza. Tale assegno – ricordiamo – non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Come richiedere l’assegno al Comune

Per ottenere l’assegno di maternità, l’interessata deve presentare domanda al proprio Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Quindi per il 2023, la richiesta dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2024. Ogni Comune mette a disposizione apposita modulistica reperibile presso gli uffici preposti o sul sito internet isituzionale.

Le domande ricevute sono poi trasmesse all’Inps automaticamente.

La richiesta dovrà essere corredata da dichiarazione sulla composizione del proprio nucleo familiare e dall’indicatore Isee aggiornato. Il pagamento sarà di competenza del Inps che provvederà ad erogare il contributo ogni sei mesi in via posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) una volta ricevuta la domanda.

L’assegno è pagato direttamente dall’Inps e spetta alle donne non occupate. Nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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