Assegno di maternità: da non confondere con l’assegno maternità Stato
L’assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall’Inps.
L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.
L’assegno di maternità Stato, spetta a mamme lavoratrici e precarie, italiane o straniere, in possesso di almeno uno di questi requisiti:
- che abbiano versato almeno 3 mesi di contributi per maternità negli ultimi 18 mesi e 9 mesi prima del parto o dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare se adottato o in affidamento;
- che siano disoccupate oppure messe in mobilità o in cassa integrazione ma abbiano lavorato per almeno 3 mesi (il minimo richiesto per la prestazione previdenziale o per l’assistenza). Tra il momento in cui hanno perso il lavoro e la data del parto non possono passare più di 9 mesi;
- che siano state licenziate o che abbiano dato le dimissioni, abbiano lavorato per almeno 3 mesi ed abbiano lasciato l’attività nell’arco di tempo che va dai 18 mesi ai 9 mesi prima della data del parto;
- che usufruiscano della gestione separata, con 3 mesi di contributi versati nei 12 mesi precedenti il congedo obbligatorio (ottavo mese di gravidanza) o anticipato per motivi di salute.
Può beneficiare dell’assegno maternità Stato anche il padre, i requisiti sono gli stessi della madre.
L’importo dell’assegno di maternità Stato è di 338,89 euro per 5 mensilità, mentre l’ISEE di riferimento è di 16.954,95 euro.
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