Assegno ordinario di invalidità: trasformazione e importo

Quando l'assegno di invalidità può essere trasformato in pensione di vecchiaia e quale importo avrà la misura?
6 anni fa
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Ape sociale per invalidi civili

Complimenti per il servizio che offre, molto più utile di molti Caf. Le chiedo: ho 61 anni con 29 anni di contributi. Percepisco da nove anni una pensione di invalidità dipendenti in base ai contributi versati. La pensione é definitiva essendo stata confermata per tre volte dall’ INPS.
Chiedo quando si trasforma in pensione normale? L’importo rimane sempre quello o scatta qualcosa? La ringrazio e chiedo scusa se non sono stato molto chiaro nell’esposizione.
La saluto e Grazie.

 

L’assegno ordinario di invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla misura, quindi, al compimento dei 67 anni.

Con la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia il beneficiario si troverà ad avere due vantaggi: da una parte potrà cumulare la pensione con eventuali redditi da lavoro senza limiti (l’assegno di invalidità è cumulabile solo parzialmente) e dall’altra in caso di decesso gli eredi potranno beneficiare della pensione di reversibilità.

L’importo della pensione, alla trasformazione, viene calcolato in base a tutti i contributi versati nella vita lavorativa del beneficiario ed, in teoria, dovrebbe essere più alto dell’importo percepito con l’assegno ordinario di invalidità. Se così non fosse, però, in ogni caso, la pensione di vecchiaia non può risultare di importo inferiore all’assegno ordinario di invalidità in godimento fino al compimento dell’età pensionabile così come stabilito nella Legge 12 giugno 1984, n. 222 . In particolare l’art. 1 comma 10 della Legge 222/84 stabilisce che:

Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione,  in  pensione di vecchiaia. A  tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non  sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini  del  diritto  e  non  anche della misura della pensione stessa. L’importo  della  pensione  non  potrà, comunque, essere inferiore a quello   dell’assegno  di  invalidità  in  godimento  al  compimento dell’età pensionabile”.

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