Assegno ordinario invalidità e lavoro statale: c’è compatibilità? L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione assai particolare. Per definizione esso è una prestazione che l’INPS concede ai lavoratori che si sono visti riconoscere una riduzione marcata della capacità lavorativa. Una riduzione pari ad almeno 1/3 e che dipende da una menomazione fisica o mentale. Una misura che ha dei vincoli, ma che può essere percepita anche continuando a lavorare. Tra i vincoli più importanti è che essa non è fruibile dai lavoratori del pubblico impiego.
“Buonasera, sono da anni beneficiaria dell’assegno ordinario di invalidità. Sono stata riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3. Dal momento che ho perso il lavoro presso l’azienda per cui ero segretaria, mi chiedevo se posso tornare a lavorare nella scuola. Magari accettando qualche supplenza per questo nuovo anno scolastico. Stavo pensando di iniziare a inviare le MAD. L’unico mio dubbio è questo. Se davvero qualche Istituto scolastico mi chiama, rischio di perdere il mio assegno di invalidità? Visto che i dipendenti pubblici non hanno diritto a questo trattamento, è un rischio concreto o mi sbaglio?”.
L’assegno ordinario di invalidità
Come dicevamo, un lavoratore che ha una riduzione certificata della capacità di lavorare in misura pari o superiore a 1/3 ha diritto all’assegno ordinario di invalidità. Per gli statali tale possibilità non è prevista. Va ricordato che l’assegno ordinario di invalidità è assegnato per 3 anni e alla cui scadenza può essere rinnovato per ulteriori 3 anni. Solo dopo tre rinnovi l’assegno diventa definitivo. L’INPS che è l’ente erogatore dell’assegno, può anche decidere di chiedere la revisione dell’assegno per eventualmente verificare se confermarlo o revocarlo. Passare dal lavoro privato a quello pubblico però non va in conflitto con la fruizione di questo assegno.
Perché l’assegno non si perde se si passa a lavorare nel pubblico impiego
Per poter percepire l’assegno ordinario di invalidità bisogna rispettare altri requisiti, oltre alla perdita della capacità lavorativa. Servono almeno 5 anni di contributi versati nell’AGO. Si tratta di almeno 260 contributi settimanali. Ed è proprio per via di questa contribuzione che un lavoratore può aspirare a percepire l’indennità. Contributi versati all’Assicurazione Generale Obbligatoria e non alla Cassa Stato, ovvero all’ex INPDAP. Chi ha versamenti esclusivi nella Cassa Stato non può ottenere l’assegno. Di questi 5 anni, almeno 3 (156 contributi settimanali), devono essere stati accreditati nei 3 anni che precedono la presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità. L’unico rischio che corre la lettrice è una eventuale revoca della prestazione con conseguente necessità di ripresentare domanda all’INPS. In questo caso potrebbe venire meno, passando al lavoro pubblico, il requisito dei 3 anni di versamenti nei 5 anni che precedono la nuova domanda. La nostra lettrice quindi può iniziare a lavorare nel pubblico senza perdere il diritto all’assegno fino a quando lo continua a percepire. Il suo diritto è fondato sugli anni di contributi versati nel privato. Contributi che non sarebbero più utili in caso di nuova domanda, se si passa a versare solo per l’ex INPDAP.