Assegno ordinario di invalidità e lavoro statale possono essere compatibili: ecco quando

L’assegno ordinario di invalidità non è compatibile con il lavoro nel pubblico impiego, ma chi lo percepisce già non rischia di perderlo, ma serve attenzione.
2 anni fa
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Assegno ordinario invalidità e lavoro statale: c’è compatibilità? L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione assai particolare. Per definizione esso è una prestazione che l’INPS concede ai lavoratori che si sono visti riconoscere una riduzione marcata della capacità lavorativa. Una riduzione pari ad almeno 1/3 e che dipende da una menomazione fisica o mentale. Una misura che ha dei vincoli, ma che può essere percepita anche continuando a lavorare. Tra i vincoli più importanti è che essa non è fruibile dai lavoratori del pubblico impiego.

E proprio questa sua particolarità è l’oggetto di un quesito di una nostra lettrice.

“Buonasera, sono da anni beneficiaria dell’assegno ordinario di invalidità. Sono stata riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3. Dal momento che ho perso il lavoro presso l’azienda per cui ero segretaria, mi chiedevo se posso tornare a lavorare nella scuola. Magari accettando qualche supplenza per questo nuovo anno scolastico. Stavo pensando di iniziare a inviare le MAD. L’unico mio dubbio è questo. Se davvero qualche Istituto scolastico mi chiama, rischio di perdere il mio assegno di invalidità? Visto che i dipendenti pubblici non hanno diritto a questo trattamento, è un rischio concreto o mi sbaglio?”.

L’assegno ordinario di invalidità

Come dicevamo, un lavoratore che ha una riduzione certificata della capacità di lavorare in misura pari o superiore a 1/3 ha diritto all’assegno ordinario di invalidità. Per gli statali tale possibilità non è prevista. Va ricordato che l’assegno ordinario di invalidità è assegnato per 3 anni e alla cui scadenza può essere rinnovato per ulteriori 3 anni. Solo dopo tre rinnovi l’assegno diventa definitivo. L’INPS che è l’ente erogatore dell’assegno, può anche decidere di chiedere la revisione dell’assegno per eventualmente verificare se confermarlo o revocarlo. Passare dal lavoro privato a quello pubblico però non va in conflitto con la fruizione di questo assegno.

In parole povere la nostra lettrice non corre rischi, anche se per quanto detto, l’INPS può decidere il contrario.

Perché l’assegno non si perde se si passa a lavorare nel pubblico impiego

Per poter percepire l’assegno ordinario di invalidità bisogna rispettare altri requisiti, oltre alla perdita della capacità lavorativa. Servono almeno 5 anni di contributi versati nell’AGO. Si tratta di almeno 260 contributi settimanali. Ed è proprio per via di questa contribuzione che un lavoratore può aspirare a percepire l’indennità. Contributi versati all’Assicurazione Generale Obbligatoria e non alla Cassa Stato, ovvero all’ex INPDAP. Chi ha versamenti esclusivi nella Cassa Stato non può ottenere l’assegno. Di questi 5 anni, almeno 3 (156 contributi settimanali), devono essere stati accreditati nei 3 anni che precedono la presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità. L’unico rischio che corre la lettrice è una eventuale revoca della prestazione con conseguente necessità di ripresentare domanda all’INPS. In questo caso potrebbe venire meno, passando al lavoro pubblico, il requisito dei 3 anni di versamenti nei 5 anni che precedono la nuova domanda. La nostra lettrice quindi può iniziare a lavorare nel pubblico senza perdere il diritto all’assegno fino a quando lo continua a percepire. Il suo diritto è fondato sugli anni di contributi versati nel privato. Contributi che non sarebbero più utili in caso di nuova domanda, se si passa a versare solo per l’ex INPDAP.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

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