L’assegno è uno strumento di pagamento che sostituisce il denaro contante. Esso è pagabile a vista quando lo si presenta, è un titolo di credito in quanto il beneficiario può trasferirlo ad altre persone rispettando delle formalità e può essere incassato entro un determinato numero di giorni da quando viene emesso. Nel dettaglio i giorni sono otto quando il comune che lo mette è lo stesso di quello di pagamento e quindici quando il comune è diverso da quello di emissione. Attenzione, quando scadono tali termini, l’emittente può ordinare alla Banca di non effettuare più il pagamento.
Pagamento tardivo assegno: ecco cos’è
Il pagamento tardivo è quello che viene effettuato entro sessanta giorni dalla scadenza dell’ultimo termine utile per presentare l’assegno ed incassarlo. In questo caso, l’emittente dovrà versare non solo l’importo dovuto non ancora pagato ma anche oneri accessori come una penale del 10% della somma, le spese del protesto e gli interessi. Questi ultimi verranno calcolati sulla cifra dell’assegno in base al periodo intercorrente tra la data di presentazione del titolo e quella del pagamento tardivo.
In ogni caso la Banca, entro dieci giorni dalla presentazione dell’assegno, dovrà informare il cliente della possibilità di poter evitare di pagare sanzioni mediante pagamento tardivo nonché della mancanza di provvista (ossia che non c’è copertura sufficiente per il pagamento).
Banca d’Italia comunica che, quando il pagamento tardivo comprenderà anche gli oneri accessori, allora saranno escluse le sanzioni e l’iscrizione nella Cai (Centrale allarme interbancaria in cui si registrano i cattivi pagatori).
Il traente, infine, dovrà fornire alla Banca trattaria, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno, la prova che esso è stato pagato. Qualora ci sia un protesto, invece, la prova dovrà essere inviata anche al Pubblico Ufficiale che ha compilato l’atto di protesto.
Il protesto di un assegno: le info
Il protesto è un pubblico atto mediante il quale un notaio o un ufficiale giudiziario accerta che non è stato pagato un assegno. Esso è molto importante in quanto permette a colui che ha presentato l’assegno e non ha ricevuto il pagamento di poter agire per via giudiziaria per avere la restituzione della somma dovuta contro il beneficiario scritto sull’assegno, contro chi lo fatto circolare mediante girata (azione di regresso), contro l’emittente ed infine contro chi ha garantito il pagamento del titolo (avallo).
In ogni caso, quando si parla di atto di protesto si presuppone che l’assegno sia stato consegnato per ricevere il pagamento entro la tempistica utile. A seguito del protesto, infine, c’è la pubblicazione di esso nel registro informatico dei protesti che viene curata dai Presidenti delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura. Inoltre tra gli effetti del protesto vi è anche la comunicazione al Prefetto competente per il territorio.
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