Buon pomeriggio,
ho letto un suo articolo di maggio 2018 in riferimento al tema in oggetto, in calce al quale incoraggiava a scrivere “Se hai domande o dubbi”.
Qualora l’invito sia ancora valido, formulo i miei quesiti.
Mio zio era proprietario di 3 abitazioni, una in cui vive, una in cui sino al febbraio 2019 viveva sua madre ed una che ha venduto nel 2018.
I proventi della vendita sono confluiti in un libretto postale, praticamente a 0 interessi, che viene mensilmente eroso non avendo altre fonti di reddito.
La mamma è morta, come anzidetto, nel febbraio 2019.
Allo stato ha due appartamenti (praticamente contigui) da cui non ricava alcun reddito e un gruzzolo sul libretto postale, che in buona sostanza non frutta interessi.
In data 3.12.2018, per il tramite di un sindacato, ha presentato domanda per un assegno sociale che, in data 20 febbraio 2019, è stato rigettato con la seguente motivazione: “da accertamento presso agenzia delle Entrate risultano dichiarazioni ante 2019 con redditi da fabbricati, e non risultano atti di vendita”.
Invero, l’atto di vendita del 3° appartamento, dal quale all’epoca veniva riscosso l’affitto, è stato regolarmente registrato.
Non risultano ulteriori azioni da parte del sindacato, da me recentemente sollecitato. A seguito del mio sollecito, tuttavia, l’impiegato mi ha detto che per l’INPS costituirebbe un impedimento all’erogazione dell’assegno il provento della vendita.
Siccome non è quello che è scritto nella lettera di risposta dell’INPS, le chiedo: potrebbe effettivamente costituire un’ostativa all’erogazione dell’assegno? A suo parere, dalle informazioni che le ho brevemente ricapitolato, potrebbe avere diritto all’assegno o deve attendere l’esaurimento delle risorse finanziarie?
Ringraziandola anticipatamente per le indicazioni che potrà eventualmente fornire, saluto cordialmente.
Assegno sociale e diritto
Partiamo dal presupposto che l’assegno sociale viene erogato in misura intera soltanto a chi non ha nessun reddito e che viene erogato in misura ridotta a chi possiede redditi fino a 5889 euro annui.
Penso che converrà con me che suo zio, pur non avendo redditi mensili, essendo possessore di 2 appartamenti e godendo dei proventi della vendita del terzo (anche se tali proventi vengono erosi dal bisogno) non può essere considerato in condizioni economiche disagiate.
Se si trovasse in difficoltà, supponiamo, una volta eroso del tutto il capitale derivante dalla vendita del terzo appartamento, potrebbe provvedere alla vendita del secondo per avere di nuovo un capitale utile al suo sostentamento.
L’assegno sociale è una misura che, non derivando dal versamento dei contributi, eroga l’INPS in virtù dello stato sociale alle persone che versano in disagio economico e non riescono, quindi, a vivere dignitosamente. E le garantisco che in Italia sono moltissime, soprattutto negli ultimi anni. Queste solo mie considerazioni, ma veniamo ora alla normativa che regola l’erogazione dell’assegno sociale.
Purtroppo a suo zio l’assegno sociale non spetta poiché tra i redditi da considerare rientrano tutte le proprietà immobiliari con l’esclusione del reddito derivante dall’abitazione principale (non si intende, per reddito derivante, soldi che se ne ricavano ma il valore) e quanto presente in conti correnti e libretti di risparmio.
Lasciamo l’assegno sociale a chi ne ha davvero bisogno, ovvero a coloro che non possiedono abitazioni e capitali da poter erodere.