L’Assegno Sociale è una prestazione riservata a chi, arrivato a 67 anni, non dispone di una carriera contributiva sufficiente per ottenere una pensione di vecchiaia. Questa misura non richiede alcuna contribuzione, ma è legata all’età pensionabile, che attualmente è fissata a 67 anni. Tuttavia, l’Assegno Sociale è subordinato ai redditi del titolare e, se presente, del coniuge. In sostanza, si tratta di una misura provvisoria, soggetta a conferma annuale.
I requisiti reddituali per l’Assegno Sociale devono essere rispettati sia al momento della decorrenza del trattamento sia ogni anno successivo.
“Buonasera, gentili esperti, ho una domanda che mi riguarda da vicino. Percepisco un Assegno Sociale di 500 euro al mese e sto per vendere casa. Ho paura che l’importo che incasserò dovrà essere dichiarato nel modello RED e che perderò l’Assegno Sociale. La mia paura è fondata?”
“Gentile esperto, mi chiamo Sofia e ho un problema serio. L’INPS mi ha sospeso l’Assegno Sociale perché ho ereditato una casa da mia madre, deceduta nel 2022, dalla quale ricavo 300 euro al mese di affitto. Fino ad ora ricevevo circa 260 euro al mese di Assegno Sociale, ma l’INPS mi ha comunicato che ha ricostituito d’ufficio la pensione includendo questo reddito da affitto. Il problema è che divido questi 300 euro con i miei due fratelli, ma io sono l’intestataria del contratto. Non sapevo che il canone mi avrebbe fatto perdere l’Assegno. Inoltre, l’INPS richiede anche la restituzione di quanto percepito dal 2022, cioè da quando ho registrato il contratto d’affitto a mio nome. Ho margine per intervenire?”
Assegno Sociale e redditi: se vendo casa rischio di perdere il trattamento dall’INPS?
L’Assegno Sociale, come tutte le prestazioni INPS legate ai redditi, è temporaneo e provvisorio.
Se il pensionato non è obbligato a presentare il 730, è tenuto a inviare il modello RED all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno. Se non lo fa, rischia di perdere la prestazione o di vedersela ridotta, soprattutto se il sussidio dipende interamente dalla situazione reddituale. In questi casi, l’intera prestazione è a rischio.
I redditi e il loro impatto sulle prestazioni INPS
Nel caso dell’Assegno Sociale, attualmente pari a 534,41 euro al mese, questa somma viene erogata solo a soggetti privi di redditi o con redditi molto bassi. In particolare, l’Assegno Sociale spetta in misura ridotta a chi ha redditi inferiori a 534,41 euro mensili, e si perde completamente se i redditi superano questa soglia.
Per le coppie, si tiene conto anche del reddito del coniuge, e le soglie si raddoppiano. L’Assegno Sociale non spetta se il reddito complessivo della coppia supera i 1.068,82 euro mensili, mentre viene ridotto se i redditi della coppia sono compresi tra 534,41 e 1.068,82 euro.
I redditi soggetti a IRPEF incidono sul diritto all’Assegno Sociale, fatta eccezione per le prestazioni per invalidi, la casa di abitazione, le pensioni di guerra e i trattamenti assoggettati a imposta separata.
Canone di affitto e vendita di un immobile: come incidono sull’Assegno Sociale
Il canone di affitto, essendo un reddito soggetto a IRPEF, incide sul diritto e sul calcolo dell’Assegno Sociale. Quindi, chi perde la prestazione a causa di un reddito proveniente da un contratto di locazione a proprio nome non può fare molto. Tuttavia, l’INPS spesso considera anche il ricavato della vendita di un immobile come motivo per revocare l’Assegno Sociale, ma in questo caso l’Istituto sbaglia.
Non lo diciamo noi, ma lo confermano diverse sentenze. Una pronuncia della Corte d’Appello di Ancona, pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS, stabilisce chiaramente che l’introito derivante dalla vendita di un immobile non dovrebbe essere considerato come reddito ai fini dell’Assegno Sociale.
Nella sentenza si legge testualmente che:
“Tra i presupposti per il riconoscimento dell’Assegno Sociale vi è la situazione reddituale, intendendo per reddito il complesso di beni diretti o di consumo che pervengono con caratteri di periodicità e consumabilità senza menomazione della fonte da cui derivano. Ne consegue che il ricavato della vendita di un immobile è irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, non partecipando dei caratteri sopra indicati.”
In pratica, il ricavato di una vendita non ha caratteristiche di periodicità e, pertanto, non può essere considerato un reddito ai fini dell’Assegno Sociale.
Buongiorno, vorrei segnalare il messaggio Inps 4424/2017 dell’8 novembre 2017 con oggetto “Assegno sociale: requisiti reddituali ‐ chiarimenti normativi” , dove, al paragrafo “Entrate conseguenti a vendita di immobili” si legge tra l’altro che “…in caso di vendita entro cinque anni dall’acquisto di una unità immobiliare, la sede non dovrà computare la sola plusvalenza di cui all’art. 67 comma 1, lett. b) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 ‐ Testo unico delle imposte sui redditi (che è assoggettabile a IRPEF come “reddito diverso”), ma dovrà inserire nel calcolo l’intero ricavato nell’anno di riferimento.”.
Il che ovviamente comporterebbe la perdita dell’assegno sociale per l’anno in cui si è venduto l’immobile.
Il testo completo del messaggio si trova in rete a diversi link, per esempio https://www.lavorochiaro.it/sites/default/files/mess4424.pdf e https://www.eurekaprevidenza.it/index.php/chi-siamo/50-pensioni/prestazioni-legate-al-reddito/assegno-sociale/4032-requisiti-reddituali-chiarimenti-normativi, e sempre in rete si trovano numerosi articoli dal 2017 a oggi che mettono appunto in guardia dal rischio di perdere l’assegno sociale in seguito alla vendita di un immobile.
Però non trovo il messaggio sul sito inps.it e neanche una giurisprudenza che abbia potuto rovesciare la sentenza di Ancona, per cui spero ancora che sia come dite voi (per me è una questione assolutamente vitale).
Potreste per cortesia appurare come stanno esattamente le cose?
Grazie