Assegno sociale: ecco 2 cose da fare entro il 28 febbraio altrimenti l’INPS lo blocca

Attenti ai rischi che si corrono per i titolari di assegno sociale e cosa devono fare entro il 28 febbraio prossimo obbligatoriamente.
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Assegno sociale: ecco 2 cosa da fare entro il 28 febbraio altrimenti l’INPS lo blocca
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Ci sono adempimenti che un pensionato o un titolare di un determinato trattamento dell’INPS deve necessariamente svolgere. Adempimenti importanti e soprattutto obbligatori, altrimenti sono guai seri e ciò che si percepisce potrebbe essere tagliato, sospeso o revocato. Si tratta, ad esempio, di comunicazioni che riguardano tutti i titolari di assegno sociale.

“Buonasera, volevo capire se era il caso di andare dal mio Patronato per il modello RED o se fosse cambiato qualcosa, visto che non ho ricevuto lettere dall’INPS. Premetto che sono titolare di assegno sociale e ogni anno, di questi tempi, ho provveduto a portare la lettera dell’INPS al CAF, perché me lo chiedeva l’Istituto.

Adesso, però, non avendo ricevuto la lettera, cosa devo fare? Secondo voi, è ancora obbligatorio il modello che ho scritto sopra?”

Assegno sociale: ecco 2 cose da fare entro il 28 febbraio, altrimenti l’INPS lo blocca

L’assegno sociale è una prestazione dal carattere assistenziale, erogata dall’INPS a chi, raggiunti i 67 anni, non possiede i requisiti aggiuntivi necessari per la pensione di vecchiaia.
Si tratta di una prestazione che non richiede contribuzione previdenziale, ma per ottenerla occorre rispettare precise condizioni reddituali.

Non bisogna, infatti, superare – con altri redditi – l’importo stesso dell’assegno sociale, che nel 2025 è di 538,69 euro al mese. Per i coniugati la soglia raddoppia, ossia 1.077,38 euro. La misura integra il reddito: chi ha reddito zero (o pari all’assegno sociale, nel caso dei coniugati) ottiene la prestazione piena.

Essendo una prestazione assistenziale, non è esportabile all’estero ed è soggetta a conferma annuale. Se all’inizio bisogna soddisfare determinati requisiti per averla, allo stesso modo occorre conservare i requisiti anche in seguito, per poter continuare a percepirla.

Modello RED ma non solo, ecco a cosa sono tenuti i titolari di assegno sociale

Le comunicazioni reddituali (e non solo) sono obbligatorie per i titolari di assegno sociale, così come per chi riceve maggiorazioni sociali o integrazioni al trattamento minimo (anche di pensioni contributive), e per i titolari di altre prestazioni assistenziali (come quelle a favore dei disabili).

Chi non effettua queste comunicazioni rischia la sospensione delle prestazioni da parte dell’INPS. E se la mancata comunicazione perdura oltre i solleciti dell’INPS, si può arrivare fino alla revoca definitiva delle prestazioni, con annesso addebito nei confronti dell’interessato per le somme indebitamente percepite (in assenza di adempimento).

Per ripristinare una prestazione revocata, occorre avviare la procedura di ricostituzione della pensione, che di norma permette di far ripartire il pagamento, ma non di evitare la restituzione delle somme ricevute indebitamente né di recuperare gli arretrati relativi ai mesi di sospensione. Guai seri, dunque, per chi non adempie.

Ecco i motivi delle comunicazioni obbligatorie all’INPS

Il fatto di non aver ricevuto la lettera che l’INPS solitamente invia, riguardante le campagne di comunicazione annuali, non esonera l’interessato da questi obblighi. È comunque necessario recarsi al Patronato, oppure accedere alla sezione riservata del sito INPS, per provvedere alle comunicazioni dovute.

Oltre al modello RED, occorre segnalare la permanenza della dimora abituale in Italia o l’assenza di ricoveri in strutture accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna inoltre dichiarare i redditi che incidono sul diritto all’assegno sociale e, di conseguenza, sull’ammontare della prestazione. Questo obbligo interessa i titolari di assegno sociale, spesso soggetti che non presentano la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

Infine, vanno fornite comunicazioni per attestare che, nel periodo considerato, l’interessato sia sempre rimasto in Italia (dato che l’assegno sociale non è erogabile all’estero) e per confermare la mancanza di ricoveri a carico dello Stato. Infatti, i titolari di prestazioni assistenziali che risultano ospitati in strutture convenzionate non possono percepire le indennità mensili, almeno per tutta la durata del ricovero.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

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