Compatibilità tra assegno straordinario del credito e trattamenti di invalidità, l’INPS ha chiarito con il messaggio numero 18008 del 9 maggio 2005, la loro compatibilità.
L’INPS è intervenuta per chiarire, dopo diverse richieste, la questione della compatibilità tra la fruizione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito e la titolarità di assegno di invalidità o pensione di invalidità.
A riguardo, l’Istituto ha in primis ribadito che il titolare di assegno straordinario di sostegno al reddito non può essere ammesso alla pensione di anzianità qualora, alla scadenza dell’assegno straordinario, sia titolare di trattamento di invalidità.
Il chiarimento riguarda la compatibilità dei trattamenti, e a tal riguardo l’INPS precisa:
- Assegni straordinari già liquidati: è previsto il regime di compatibilità. I contributi versati o accreditati successivamente alla decorrenza dell’invalidità, daranno luogo a liquidazione di supplementi. Rimane la possibilità, per chi è già titolare di assegno straordinario, di ottenere la liquidazione di un assegno ordinario di invalidità, anche se alla scadenza dell’assegno straordinario non sarà possibile liquidare la pensione di anzianità.
- Titolare di assegno di invalidità che fa domanda di assegno straordinario: non è possibile accogliere la domanda di assegno straordinario finalizzato alla pensione di anzianità. L’assegno straordinario di sostegno al reddito può essere concesso soltanto in caso di mancata conferma o revoca dell’assegno di invalidità o della pensione di invalidità.
Le novità nel Legge di Bilancio 2018: Assegno straordinario e Fondi di solidarietà, introdotti nella Legge di Bilancio 2017
Assegno straordinario che cos’è e quando viene concesso
L’assegno è una prestazioni a sostegno del reddito a carico dei datori di lavoro. Sono riconosciuti con accordi aziendali per agevolare l’esodo dei lavoratori a tempo indeterminato che raggiungono i requisiti per la pensione entro un determinato periodo.
Le prestazioni straordinarie si rivolgono ai dipendenti delle aziende destinatarie dei fondi di Credito ordinario, Credito cooperativo, Esattoriali, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, imprese assicuratrici e società di assistenza e del Trentino coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.
Decorrenza assegno straordinario
L’assegno straordinario è liquidato dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.
L’assegno straordinario cessa di essere erogato alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione. L’interessato, quindi, deve presentare in tempo utile la domanda di pensione.
Quanto spetta?
Il calcolo dell’assegno straordinario si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione.
Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti per la pensione, il datore di lavoro versa la contribuzione correlata dovuta alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione.
Il valore dell’assegno è pari all’importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che spetterebbe all’interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con l’aggiunta del periodo per il quale l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.
La domanda è finalizzata alla pensione anticipata e non può essere accolta se il lavoratore è titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità.
Il lavoratore può scegliere l’erogazione in unica soluzione. In questo caso l’importo corrisponde a una percentuale, stabilita dal decreto di ciascun Fondo, di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L’importo viene poi attualizzato secondo i criteri stabiliti da ciascun decreto mentre la contribuzione correlata non è dovuta.
Il pagamento dell’assegno è corrisposto, a seconda delle regole di funzionamento di ciascun fondo, per 12 o 13 mensilità.
Per l’erogazione dell’assegno straordinario il datore di lavoro deve provvedere al versamento anticipato mensile dell’importo a copertura della prestazione.
Incompatibilità con altri redditi
Gli assegni straordinari sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivanti da attività lavorativa svolta in concorrenza con quella del datore di lavoro presso il quale il lavoratore prestava servizio.
Per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo non in concorrenza, il decreto del singolo fondo può prevedere una trattenuta sull’assegno straordinario per incumulabilità.
Il lavoratore è tenuto a comunicare lo svolgimento dell’attività lavorativa al datore di lavoro che finanzia l’assegno straordinario e al fondo di sostegno al reddito tramite la sede INPS di competenza. In caso contrario, il lavoratore perde il diritto alla prestazione e deve restituire le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, mentre la contribuzione correlata viene cancellata.