Anche il 2022 sta per giungere alle sue battuta finali. Quest’anno ha sancito, ricordiamo, il debutto dell’assegno unico figli a carico, ossia la prestazione INPS che, dal 1° marzo 2022, sostituisce l’assegno familiare per i figli a carico e la detrazione fiscale per figli a carico fino a 21 anni.
A differenza del precedente assegno familiare, questo è pagato (mensilmente) direttamente dall’INPS (non, quindi, in busta paga) per le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo.
Il riconoscimento non è automatico.
- per domanda presentata a gennaio e febbraio, l’assegno unico è iniziato a decorrere dal mese di marzo
- laddove la domanda è stata presentata oltre febbraio ma entro il 30 giugno, l’assegno, comunque, è cominciato a decorre dal mese di marzo (inclusi, dunque, anche gli arretrati)
- se la domanda è stata presentata dopo il 30 giugno, la prestazione è dal mese successivo alla presentazione della domanda (gli arretrati sono persi).
L’assegno unico, rammentiamo, spetta per:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che in capo al figlio stesso sia verificata una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolga il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Da precisare che per figlio a carico, ai fini dell’assegno unico, deve intendersi quello facente parte del nucleo familiare come indicato nell’ISEE.
Assegno unico figli, importi e aumenti dal 2023
Il documento fondamentale per vedersi riconoscere l’assegno unico figli è l’ISEE del nucleo familiare.
A queste cifre poi sono aggiunte della maggiorazioni a seconda dei casi. Ad esempio in caso di figli disabili o di ragazze madri.
Tali importi, tuttavia, saranno oggetto di modifiche dal 2023. Ciò per effetto dell’applicazione di quanto previsto dal comma 11 art. 4 D. Lgs. n. 230 del 2021, il quale stabilisce che gli importi dell’assegno unico figli a carico, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
Considerando, quindi, che il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto che dispone, dal 1° gennaio 2023, un adeguamento automatico delle pensioni al tasso di rivalutazione del 7,3%, è possibile sostenere che tale adeguamento sia anche quello applicabile all’assegno unico.
Ciò, dunque, starebbe significando che, ad esempio, l’importo di 175 euro mensili diventerebbe 187,77 euro e quello minimo di 50 euro diventerebbe 53,65 euro. Così come la soglia ISEE di 15.000 euro passerebbe a 16.095 euro. Si tenga però presente che si tratterebbe solo di una rivalutazione non definitiva, in quanto bisognerà poi conoscere l’effettivo tasso di inflazione al 31 dicembre 2022.
La domanda all’INPS per la prestazione
Come detto, l’assegno unico è da marzo a febbraio dell’anno successivo. Quindi, questo significa che la nuova domanda sarà da farsi a partire da marzo 2023 e significa anche che ci si dovrà preoccupare di rinnovare l’ISEE (che scade il 31 dicembre 2022) solo a partire dallo stesso mese di marzo 2023.
Ricordiamo altresì le modalità di domanda. La richiesta dell’assegno unico figli è da farsi con uno dei seguenti modi:
- accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con credenziali SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
L’importante novità dovrebbe essere quella secondo cui, in caso di ISEE invariato rispetto a quello in essere per la prima domanda, non sarà necessario ripresentare richiesta per il 2023.