Ai fini della spettanza della maggiorazioni dell’assegno unico riconosciute per le famiglie numerose rilevano anche i figli considerati a carico secondo la normativa Isee, anche laddove non abbiano diritto all’assegno unico.
E’ questo uno dei principali chiarimenti forniti dall’Inps con il messaggio n°1714 del 20 aprile.
L’assegno unico e universale
La norma istitutiva dell’assegno unico, D.Lgs 230/2021, prevede specifiche maggiorazioni dell’assegno unico anche per le famiglie numerose.
Nello specifico, le maggiorazioni previste dall’art. 4, commi 3, sono pari a:
- per ciascun figlio successivo al secondo di importo 85 euro mensili,
- che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro, l’importo rimane costante ossia 15 euro.
Al comma 10 del medesimo articolo 4, è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
L’Inps ha attivato un apposito portale dell’assegno unico nel quale sono spiegati anche le varie maggiorazioni previste dalla norma.
La maggiorazione per le famiglie numerose. I chiarimenti Inps
Con il messaggio n°1714 del 20 aprile, l’Inps si è soffermata anche sulle maggiorazioni spettanti ai nuclei numerosi, fornendo specifici chiarimenti.
In particolare, i chiarimenti forniti dall’Istituto di previdenza possono essere così riassunti:
- nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in esame spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli;
- il numero dei figli a carico, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU.
In mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato.
Esempi pratici
Con riferimento all’individuazione del genitore che ha diritto all’assegno unico, ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo.
Sull’individuazione dei figli a carico, ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell’AUU, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla norma in presenza di almeno 4 figli.
L’Inps precisa che con successivo messaggio, il rilascio della funzionalità nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell’autocertificazione, il numero di eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun’altra domanda di AUU, ma comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE; tale dato è infatti utile per il calcolo delle maggiorazioni previste dalla norma per i nuclei numerosi. Il richiedente, in questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico.