Assegno unico. Concorrono anche NASpI e DIS-COLL, ultime novità Inps

Con un messaggio pubblicato ieri, l'Inps ha fornito nuovi chiarimenti sull'assegno unico e universale, novità su NASpI e DIS-COLL
2 anni fa
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assegno unico
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Ai fini della maggiorazione dell’importo spettante a titolo di assegno unico, rilevano anche gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL. Ciò  a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

E’ questo uno dei principali chiarimenti pubblicati dall’Inps con il messaggio n° 1714 del 20 aprile.

L’assegno unico e universale

L’assegno unico è stato introdotto con il D.lgs 230/2021.

L’assegno è riconosciuto ai genitori:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta’, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attivita’ lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.

L’importo riconosciuto a titolo di assegno unico varia in base all’ISEE.

Le famiglie con Isee inferiore a 15mila euro, hanno diritto ai seguenti importi: per ogni figlio minore 175 euro mensili, importo che diminuisce con l’aumentare dell’Isee, fino ad arrivare a 50 euro mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40mila euro.

Di recente, l’Inps ha fatto il punto su ISEE e conguagli.

NASpI e DIS-COLL. Concorrenza rispetto all’assegno unico

Rispetto agli importi sopra evidenziati, il legislatore (articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021) ha previsto una maggiorazione dell’assegno unico. Nello specifico la maggiorazione pari a 30 euro mensili spetta nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.

Tale importo spetta:

  • in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e
  • si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.

Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

Con il messaggio n° 1714 di ieri, l’Inps si è soffermata sulla verifica dei requisiti per ottenere la maggiorazione.

A tal proposito, l’Istituto di previdenza ha ribadito rispetto alla circolare n°23/2022 che:  ai fini di tale maggiorazione, rilevano (fanno reddito ai fini ISEE) i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Redditi che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, l’Inps ha comunicato che rilevano anche gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL. Ciò a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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