Con un importante chiarimento l’INPS detta le istruzioni operative in tema di assegno unico per il figlio maggiorenne laddove questi non sia convivente con i genitori.
Il sussidio, ricordiamo, ha fatto il suo debutto a marzo 2022 e sostituisce una serie di prestazioni, quali, ad esempio, la detrazione per figli e l’assegno familiare per figli.
L’assegno unico spetta per i figli a carico, intendendosi per tali quelli che fanno parte del nucleo familiare ai fini ISEE. In dettaglio la prestazione in esame compete per:
- ogni figlio a carico di minore età
- per ogni figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni di età, a condizione che in capo al figlio stesso sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolgimento del servizio civile universale
- per ogni figlio disabile a carico, senza limiti di età.
Assegno unico figlio maggiorenni
L’assegno unico non è automatico. Per averlo è necessario presentare richiesta all’INPS. Per quanto riguarda la parte della prestazione spettante per il figlio maggiorenne fino a 21 anni, la domanda può essere fatta:
- dal genitore (in questo caso l’importo è pagato a quest’ultimo)
- oppure dal figlio stesso (in tale ipotesi la parte dell’assegno spettante sarà pagata direttamente al figlio).
A questo proposito l’INPS ha fornito importanti precisazioni nella Circolare n. 1714 del 20 aprile 2022.
Il caso del figlio non convivente
Nello stesso documento di prassi è affrontato anche il caso del figlio non convivente con i genitori. In tale ipotesi è precisato che:
il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”.
Ciò si verifica qualora il figlio:
- abbia un’età inferiore a 26 anni
- sia a carico dei genitori ai fini IRPEF (quindi, nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo del figlio non deve essere superiore a 4.000 euro)
- non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri.
Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne non convivente fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui stesso scelto.
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