Sulla pagina facebook Inps per la famiglia, l’Istituto di previdenza ha comunicato che è disponibile on line il modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)” che deve essere presentato dai percettori del reddito di cittadinanza per sbloccare l’assegno unico.
Il modulo deve essere compilato soltanto quando le informazioni indispensabili per il riconoscimento dell’assegno non sono già in possesso dell’Inps, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.
Ecco in quali casi deve essere compilato il modello Rdc e quando invece si può fare a meno della sua compilazione.
L’assegno unico per i percettori del reddito di cittadinanza
Anche i percettori del reddito di cittadinanza hanno diritto all’assegno unico.
In linea di massima, i percettori del reddito di cittadinanza, se rispettano i requisiti per ricevere l’assegno unico, ricevono l’accredito ossia l’integrazione direttamente sulla carta RDC. Senza che sia necessario presentare domanda all’Inps.
La misura complessiva dell’integrazione Rdc/AU è determinata sottraendo dall’importo teorico spettante dell’assegno unico e universale la quota di RdC relativa ai #figli che fanno parte del nucleo familiare. Quota calcolata sulla base della scala di equivalenza.
Nella circolare n°53 del 28 aprile 2022, l’Inps ha chiarito che gli importi a titolo di integrazione Rdc/AU saranno corrisposti il mese successivo a quello di liquidazione della rata del Rdc, in modo da consentire all’Istituto di previdenza:
- verificare la sussistenza del diritto alla prestazione del Rdc per ogni mese di decorrenza dell’integrazione Rdc/AU;
- effettuare la determinazione dell’importo spettante ai nuclei familiari, sottraendo dall’importo teorico spettante a titolo di assegno unico e universale la quota mensile di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza (articolo 2, comma 4, del decreto-legge n 4/2019).
I chiarimenti dell’Inps per i percettori del reddito di cittadinanza
In alcuni casi, i percettori del reddito di cittadinanza, nonostante ne avessero diritto, non hanno ricevuto l’accredito da parte dell’Inps.
Da qui la necessita di presentare il “modello Rdc – Com AU”.
Con il messaggio n° 2261 del 30 maggio, l’Inps ha chiarito in quali casi in cui il modello va presentato e quando invece non è richiesta la sua compilazione.
Ad esempio, non deve presentare il modello Rdc chi ha ricevuto il pagamento di marzo su RdC, ammenochè si voglia richiedere la maggiorazione per i figli maggiorenni fino ai 21 anni o la maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori.
Da qui, sono tenuti a presentare il modello Rdc:
- il genitore unico se intende richiedere la restante quota del 50% e per specificare le motivazioni della mancanza dell’altro genitore;
- i genitori entrambi lavoratori, per ottenere la maggiorazione spettante ai titolari di reddito da lavoro (deve essere compilato il modulo anche se nel 2021 si percepivano ANF da lavoro per i figli minorenni);
- il genitore del figlio appena diventato maggiorenne per continuare a prendere l’integrazione.
Il modello Rdc può essere presentato online tramite il sito Inps accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure recandosi ad un Patronato. Se verrà presentato entro il 30 giugno, il contribuente non perderà nessun arretrato da marzo in avanti.
Il 30 giugno è l’ultima chiamata per ricevere gli arretrati.