L’Agenzia delle Entrate invita i datori di lavoro e le aziende in genere a dare adeguata informativa ai propri lavoratori su cosa succederà da marzo nelle loro buste paga in virtù del debutto del nuovo assegno unico.
Parliamo della nuova prestazione corrisposta dall’INPS e che spetterà (mensilmente) a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni.
Ricordiamo che, le domande possono presentarsi dal gennaio 2022 e l’assegno sarà pagato da marzo fino a febbraio 2023 (la domanda è annuale poi occorre ripeterla).
Le prestazioni che spariscono dalla busta paga
Il sussidio assegno unico sostituisce una serie di benefici fiscali che sono oggi riconosciuti dal datore in busta paga (vedi anche Con l’assegno unico spariscono anche i bonus, ecco quali). Tra quelli sostituiti rientrano:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
Da marzo 2022, dunque, le buste paga dei dipendenti non conterranno più queste voci, le quali sono sostituite dall’assegno unico. Quest’ultimo sarà pagato direttamente dall’INPS con accredito diretto su c/c del richiedente (quindi, non in busta paga).
Sui cedolini paga di gennaio 2022 e febbraio 2022, invece, troveranno ancora posto le citate voci.
L’informativa da fare ai dipendenti per l’assegno unico
Ecco, quindi, che a seguito delle novità, l’Agenzia delle Entrate, in apposita informativa, raccomanda i datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:
- al fine di poter percepire l’assegno unico già dal mese di marzo 2022 sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande all’INPS. Si raccomanda di precisare che:
- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo
- per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione (quindi, si perdono gli arretrati)
- sarà possibile fare richiesta dell’ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato all’ISEE stesso, ricordando che:
- per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell’indicatore
- nel caso di presentazione dell’ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell’ISEE successivamente presentato entro tale data
- nell’ipotesi di domanda senza ISEE, l’assegno unico sarà pari alla misura minima prevista.
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