L’assegno unico e universale, sostituisce, tra l’altro, la detrazione figli fiscalmente a carico fino a 21 anni (parliamo delle detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR). Restano, invece, le detrazioni IRPEF per spese sostenute nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, a prescindere dell’età (spese sanitarie, spese università, ecc.).
Per i figli disabili, ai fini dell’assegno unico, non sono fissati limiti di età. E’ prevista, quindi, la possibilità di cumulo tra questa prestazione e la detrazione per figlio a carico di cui al menzionato art.
Assegno unico e detrazione figli disabili
L’assegno unico, spetta a tutti i nuclei familiari con figli a carico fino al compimento del 21° anno di età (per figli a carico, ai fini dell’assegno, si considerano quelli che fanno parte del nucleo familiare ai fini ISEE). Per i figli a carico con disabilità, invece, non sono previsti limiti di età e spettano altresì delle maggiorazioni sull’importo base. In dettaglio, il beneficio compete:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni in capo al quale è soddisfatta una o più delle seguenti condizioni:
- frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
- svolge un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolge il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Con riferimento ai figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, ha precisato che l’assegno unico e la detrazione per figli fiscalmente a carico (art. 12 del TUIR) sono compatibili.
Potrebbero anche interessarti: