Nella scorsa settimana, l’INPS ha pubblicato i primi chiarimenti sull’assegno unico universale, AUU. Dapprima con una circolare, la n° 23 del 9 febbraio 2022, l’Istituto di previdenza ha analizzato i vari requisiti richiesti per l’accesso alla nuova prestazione che sarà riconosciuta dal 1° marzo in avanti e poi, con la pubblicazione di alcune FAQ, ha chiarito diversi aspetti operativi.
Alcuni chiarimenti hanno riguardato la richiesta dell’assegno unico per i genitori separati, divorziati o non conviventi.
Ecco i chiarimenti forniti.
L’assegno unico universale
Il D.Lgs 230/2001 ha istituito l’Assegno unico universale, Auu.
La nuova prestazione sostituisce: il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Rimane attivo il c.d bonus nido.
L’assegno unico è riconosciuto:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta’, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attivita’ lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.
L’assegno unico spetta anche per i figli disabili. Anche con un’età maggiore di 21 anni.
Detto ciò, le famiglie con Isee inferiore a 15mila euro, hanno diritto ai seguenti importi: per ogni figlio minore 175 euro mensili, importo che diminuisce con l’aumentare dell’Isee, fino ad arrivare a 50 euro mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40mila euro.
Chi presenta la domanda di AUU?
In linea generale, la richiesta dell’assegno unico può essere presentata:
- da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio,
- dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da
- un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all’art. 345 e seguenti del Codice Civile ovvero in capo al genitore ai sensi dell’art. 404 e seguenti del Codice Civile).
Genitori separati o divorziati. I chiarimenti INPS
L’assegno unico spetta anche laddove i genitori siano divorziati, separati o non conviventi. A tal proposito si riportano due specifiche FAQ.
L’Assegno unico come viene pagato per genitori divorziati o non conviventi?
L’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente dichiara che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. La conferma delle modalità di ripartizione dell’Assegno da parte del secondo genitore è opzionale. All’interno della domanda sono presenti diverse casistiche da selezionare in base alla situazione familiare.
L’Assegno unico come viene pagato per genitori separati?
Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all’altro genitore. In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.