Parte il 1 marzo 2022 l’assegno unico per i figli a carico. La modifica, varata lo scorso anno, è stata recepita con la manovra di bilancio 2022 ed è destinata a rivoluzionare il welfare familiare.
Dal 1 marzo 2022 entra quindi a pieno regime l’assegno unico per i figli, detto anche assegno universale. Sostituirà gli attuali assegni per il nucleo familiare (ANF), le detrazioni per figli a carico, l’assegno di natalità, il bonus nido, ecc.
Assegno unico universale al via il 1 marzo 2022
Nel dettaglio, l’importo dell’assegno consisterà in una somma erogabile dall’Inps fino 250 euro al mese per figlio dal 7 mese al 21 esimo anno di età.
Il lato positivo della riforma consiste quindi nell’estensione della platea dei beneficiari e nell’aumento dell’importo. Il lato negativo, invece, è dato dal fatto che i limiti ancora non si conoscono bene.
l’assegno unico per i figli assorbe quindi diverse indennità finora riconosciute e che sono:
- le detrazioni per figli a carico
- l’assegno di natalità fino a 800 euro
- l’assegno familiare erogato dai comuni
- gli assegni ai nuclei familiari (ANF)
- il bonus bebè
Restano ancora in vigore il bonus nido e l’assegno di maternità erogati dai Comuni. Con riguardo alle detrazioni per i figli a carico, infine, resta in vigore quella base per i figli di età pari o superiore a 21 anni non aventi diritto all’assegno unico.
Requisiti e beneficiari
L’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne fiscalmente a carico e per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. L’assegno è erogato fino al compimento del 18 esimo anno di età.
Può essere richiesto anche per i figli maggiorenni a carico fino al 21 esimo anno di età se sono iscritti all’Università, frequentano corsi di formazione o svolgano tirocini con redditi inferiori a 8.000 euro.
Il richiedente l’assegno unico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- residente e domiciliato in Italia;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.