Per l’assegno unico la normativa di riferimento prevede una definizione di “figli a carico” ad hoc rispetto a quella stabilita ai fini fiscali. In dettaglio:
- secondo la normativa fiscale, si possono considerare a carico del genitore (e quindi, godere della relativa detrazione per familiari a carico) i figli che (anche se non conviventi con il genitore) hanno conseguito un reddito complessivo
- uguale o inferiore a 4.000 euro, se trattasi di figli di età non superiore ai 24 anni
- uguale o inferiore a 2.840,51 euro, se trattasi di figli con età oltre i 24 anni
- in ambito assegno unico, si considerano a carico i figli facente parte del nucleo familiare ai fini ISEE.
Assegno unico: l’incompatibilità con le detrazioni fiscali per i figli
L’assegno unico per figli a carico debutta da marzo 2022 e sarà pagato (mensilmente) dall’INPS (non in busta paga). La prestazione sostituisce:
- il premio alla nascita o all’adozione (c.d. bonus mamma domani);
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili
- l’assegno di natalità (cd. bonus bebè)
- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni e quelle per figli disabili senza limiti di età.
Resta il bonus asilo nido.
Resta la detrazione spese in dichiarazione redditi?
Dunque, con l’assegno unico spariscono, a partire dalla busta paga di marzo, l’assegno familiare per i figli a carico e le detrazioni fiscali per figli a carico fino a 21 anni e quelle per figli disabili senza limiti di età.
Da precisare è che restano le detrazioni fiscali riconosciute, invece, a fronte di spese sostenute per i figli a carico. Ci riferiamo, ad esempio, alla detrazione del 19% per spese sanitarie, rate dell’università, ecc., che il genitore sostiene per il figlio “fiscalmente” a carico e recuperate dal genitore stesso in dichiarazione dei redditi.
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