Ci sarà tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda per l’assegno unico temporaneo, A.T. Il nuovo termine è stato comunicato dall’INPS con apposito messaggio pubblicato nella giornata di ieri.
L’assegno temporaneo per i figli minori
Il D.l. 79/2021 ha previsto il c.d assegno temporaneo per figli minori (AT). In attesa dell’adozione dei decreti legislativi con i quali dare piena attuazione all’assegno unico.
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Ai fini della richiesta dell’assegno temporaneo, il contribuente deve rispettare precisi requisiti. Tra i quali, ad esempio: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea (o rispettare altre condizioni); pagare le tasse in Italia; essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; avere un ISEE in corso di validità, ecc.
L’assegno temporaneo è incompatibile con l’assegno al nucleo familiare (ANF) di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.
Sulla condizione di figlio a carico, rileva il limite reddituale di 4.000 euro.
Domande in proroga entro il 31 ottobre con gli arretrati
Con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021, l’INPS ha fornite indicazioni in ordine alle caratteristiche della misura, ai requisiti per accedere alla stessa, alle incompatibilità previste, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande.
La circolare aveva individuato nel 30 settembre l’ultima data utile per presentare la richiesta dell’assegno temporaneo e degli arretrati.
Da qui:
- per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sarebbero state corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;
- per le domande presentate successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura doveva corrispondere al mese effettivo di presentazione della domanda (cfr. l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021, nella versione in vigore fino al 29 settembre 2021).
Dunque, in tale ultimo caso, l’assegno sarebbe stato riconosciuto dal mese di presentazione della domanda.
Con il messaggio n°3340 di ieri, l’INPS, ha ufficializzato l’intervento di proroga di cui all’art.4 del D.L. 132/2021.
Nei fatti, le domande per l’assegno temporaneo possono essere presentate fino al 31 ottobre 2021. Senza che ciò comprometta la spettanza degli arretrati del mese di luglio 2021 in avanti.
Infatti, nel messaggio è specificato che
per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre per quelle presentate successivamente a tale data l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.