Le domande per il pagamento dell’assegno unico universale per i figli si possono modificare. L’Inps ha implementato una nuova funzione che permette all’utente che ha presentato istanza di apportare variazioni anche in corso di pagamento.
Lo riferisce l’Inps stesso con il messaggio numero 1962 del 9 maggio 2022 nel quale si fa appunto riferimento a “nuove funzionalità nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande”.
Assegno unico, come modificare la domanda
Per modificare la domanda di assegno unico per i figli già presentata ed elaborata bisogna innanzitutto accedere al portale Inps con le proprie credenziali digitali.
- modifica della domanda,
- visualizzazione dei pagamenti,
- anomalia e incompletezze.
Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell’applicazione si possono visualizzare i dati della domanda già presentata. Premendo il tasto funzione “Modifica” è possibile variare i valori di alcuni campi delle schede figlio, modificando quelli già presenti.
Grazie alla nuova funzionalità tutti i beneficiari che hanno presentato istanza possono variare e/o inserire la condizione di disabilità del figlio. Ma anche per comunicare variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione del figlio maggiorenne. E’ anche possibile cambiare i criteri di ripartizione dell’assegno tra genitori e/o dichiarare la spettanza di maggiorazioni non comunicate in un primo tempo.
Cosa si può fare attraverso il sito Inps
Ma cosa si può variare esattamente dal sito Inps per l’assegno unico familiare? Come spiega il messaggio, le modifiche consentite dall’utente sono:
- variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- il codice fiscale dell’altro genitore;
- i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente.
Le modifiche apportate hanno effetto solo dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati.