Assegno Unico: tutte le modifiche consentite dall’Inps alla domanda in pagamento

Cosa e come si può variare della domanda di assegno unico per i figli già approvata e in pagamento. Le modifiche accettate online dal sito Inps da parte dell’utente.
3 anni fa
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Le domande per il pagamento dell’assegno unico universale per i figli si possono modificare. L’Inps ha implementato una nuova funzione che permette all’utente che ha presentato istanza di apportare variazioni anche in corso di pagamento.

Lo riferisce l’Inps stesso con il messaggio numero 1962 del 9 maggio 2022 nel quale si fa appunto riferimento a “nuove funzionalità nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande”.

Assegno unico, come modificare la domanda

Per modificare la domanda di assegno unico per i figli già presentata ed elaborata bisogna innanzitutto accedere al portale Inps con le proprie credenziali digitali.

Una volta entrati, si potrà prendere visione delle nuove funzionalità relative e che sono:

  • modifica della domanda,
  • visualizzazione dei pagamenti,
  • anomalia e incompletezze.

Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell’applicazione si possono visualizzare i dati della domanda già presentata. Premendo il tasto funzione “Modifica” è possibile variare i valori di alcuni campi delle schede figlio, modificando quelli già presenti.

Grazie alla nuova funzionalità tutti i beneficiari che hanno presentato istanza possono variare e/o inserire la condizione di disabilità del figlio. Ma anche per comunicare variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione del figlio maggiorenne. E’ anche possibile cambiare i criteri di ripartizione dell’assegno tra genitori e/o dichiarare la spettanza di maggiorazioni non comunicate in un primo tempo.

Cosa si può fare attraverso il sito Inps

Ma cosa si può variare esattamente dal sito Inps per l’assegno unico familiare? Come spiega il messaggio, le modifiche consentite dall’utente sono:

  • variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • il codice fiscale dell’altro genitore;
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente.

Le modifiche apportate hanno effetto solo dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati.

Ad eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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