Assenze per malattia: docenti inseriti nel data mining dell’Inps. Di cosa si tratta? Non è un elenco speciale o particolare di lavoratori, ma semplicemente un sistema di raccolta dati e gestione controlli sulle assenze dal lavoro per malattia che l’Inps ha adottato già dal 2011.
Dallo scorso anno, però, a seguito di pubblicazione del regolamento del Ministero per la semplificazione e pubblica amministrazione, anche i docenti rientrano nella gestione documentale delle visite fiscali predisposte dall’Inps o dalla scuola attraverso apposito canale telematico.
Come funziona il data mining
Sostanzialmente il data mining, è in grado di elaborare la serie storica degli eventi di malattia e sulla base di criteri statistici selezionerà i casi che con probabilità sono passibili di riduzione della prognosi. Su tali dati l’Inps disporrà un numero prestabilito di visite d’ufficio, mirate in base alla diagnosi (che l’Inps conosce, mentre il datore di lavoro no) e alla prognosi. Il data mining è quindi un raccoglitore di dati estremamente sensibili che analizza a fondo la tipologia di assenza dal lavoro permettendo un più accurato accertamento della malattia ai medici fiscali che saranno incaricato dell’accertamento. Più precisamente, mediante il data mining, la scelta dei soggetti da sottoporre a visita medica è guidata da un sistema informatico esperto che garantisce oggettività, conservazione e riproducibilità delle azioni effettuate, basato su una tecnica statistica di analisi multivariata, che permette di segnalare i certificati più a rischio in termini di adeguatezza della prognosi, sulla base di un indicatore di probabilità.
Svolgimento delle visite fiscali
Il controllo da parte dell’Inps verso i docenti che hanno comunicato l’assenza dal lavoro potrà quindi essere effettuato con cadenza sistematica e ripetitiva, può essere effettuato in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, può essere effettuato valutando la condotta complessiva del dipendente e tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo, può effettuato tenendo conto degli oneri connessi all’effettuazione della visita, deve in ogni caso essere richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Fasce orarie di reperibilità ed eccezioni
Nulla cambia rispetto alle fasce di reperibilità che rimangono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 anche dei giorni non lavorativi e festivi. L’obbligo di reperibilità è escluso per i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Rispetto alla normativa previgente sono state inserite disposizioni più restrittive. Infatti, riguardo alle malattie connesse a causa di servizio, esse devono fare riferimento a specifiche menomazione o patologie e, riguardo alle malattie riconducibili alla situazione di invalidità, è necessario tale invalidità sia pari o superiore al 67%.
È stato cassato il caso di malattie riconducibili a infortuni sul lavoro che rientrano nella competenza dell’INAIL.
Assenza a visita fiscale
Nel caso di assenza a visita fiscale del dipendente all’indirizzo di reperibilità fornito che comporti la mancata effettuazione della visita fiscale l’Inps darà immediata e motivata comunicazione al datore di lavoro che l’ha richiesta. Ddal canto suo, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio.