La remissione in bonis per l’asseverazione sismabonus deve avvenire prima che sia stata inviata all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura. Questa è l’importante precisazione contenuta nella risposta, Agenzia delle entrate, n° 64/2024.
Ciò vale anche laddove ai fini della remissione in bonis sia stato rispettato il termine della c.d. prima dichiarazione dei redditi utile successiva all’inadempimento. Per prima dichiarazione si intende la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.
Tale indicazione operativa che poi è in linea con quanto espressamente previsto dal legislatore con una specifica norma di interpretazione autentica, sta mettendo in allarme molti contribuenti.
Tuttavia, una soluzione c’è e non è neanche di difficile applicazione, tuttavia anche in questo caso è necessario siano rispettate delle condizioni ben precise.
L’asseverazione ai fini del sismabonus
Per il sismabonus, anche con aliquota 110, l’art.119 del DL 34/2020, decreto Rilancio prevede che l’adeguatezza dei lavori effettuati ai fini della riduzione del rischio sismico sia asseverata:
- dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza,
- in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
Tale asseverazione per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell’inizio dei lavori». Un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sismabonus.
Si veda la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022.
Asseverazione sismabonus. Non sempre la remissione in bonis salva l’agevolazione
In base a quanto detto fin qui, non sono ammesse asseverazioni tardive.
Tuttavia, con il DL 11/2023 (vedi art.2-ter), su spinta del CNDCEC, il Governo ha aperto alla remissione in bonis dell’asseverazione.
Dunque via libera all’asseverazione: oltre la data di inizio dei lavori ma comunque nei termini della prima dichiarazione dei redditi utile.
In particolare:
- la remissione in bonis può riguardare anche l‘asseverazione sismabonus;
- ai fini della sua applicazione, il termine della prima dichiarazione utile entro cui effettuare l’adempimento è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione;
- fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni di sconto o cessione del credito la remissione in bonis deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione al Fisco.
Tal ultima precisazione ha allarmato coloro i quali hanno proceduto alla remissione in bonis dell’asseverazione solo dopo aver comunicato l’opzione di sconto o cessione del credito.
Asseverazione sismabonus tardiva. La soluzione dell’Agenzia delle entrate
Secondo l’Agenzia delle entrate, si veda la risposta n°64/24 sul sismabonus, nella situazione in cui la remissione in bonis sia avvenuta dopo la comunicazione dello sconto in fattura all’Agenzia delle entrate, ove l’ultimo cessionario non abbia ancora utilizzato i crediti acquisiti e provveda nei termini innanzi indicati ad inviare la ‘‘comunicazione dei crediti non utilizzabili’‘, e la stessa sia accolta, rendendo di fatto priva di effetti la cessione, il contribuente successivamente, può procedere con la cessione dei crediti.
Cessione che risulterà successiva alla regolarizzazione della tardiva asseverazione. Rispettando in tal modo i dettami della norma di interpretazione autentica del dL 11/2023.
La comunicazione della cessione dei crediti relativi alle spese sostenute nel 2023 andrà effettuata entro il 4 aprile 2024.
Riassumendo…
- Ai fini del sismabonus è sempre necessaria l’asseverazione dei lavori effettuati;
- l’asseverazione può essere anche tardiva;
- tuttavia, la sua predisposizione deve avvenire nei termini della remissione in bonis, prima della comunicazione dello sconto in fattura.