Il contribuente che vuole beneficiare del sismabonus ma si è dimenticato di presentare al Comune competente l’asseverazione preventiva può rimediare con la remissione in bonis?
L’Agenzia delle entrate ha dato riscontro a questa domanda con la risposta n° 189 del 2024.
Si tratta di capire se la presentazione dell’asseverazione possa essere sistemata pagando una sanzione di 250 euro ed effettuando l’adempimento.
Vediamo nello specifico quali sono state le indicazioni dell’Agenzia delle entrate.
Sismabonus. Obbligo di asseverazione preventiva
L’asseverazione preventiva sull’efficacia dei lavori è necessaria perchè c’è un decreto che prevede l’obbligo di presentazione.
In particolare, il comma 5 dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017, ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali sismabonus, dispone che:
- l’asseverazione della classe di rischio, presentata prima dell’inizio dei lavori dal progettista dell’intervento strutturale secondo il modello contenuto nell’allegato B del citato decreto e
- le attestazioni, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, allegati B1 e B2 sono depositate presso lo sportello unico per l’edilizia e consegnate in copia al committente.
Dunque, prima che inizino i lavori è necessario presentare l’allegato B sismabonus.
In assenza di tale documentazione il contribuente perde il diritto all’agevolazione fiscale.
Nel caso specifico analizzato dall’Agenzia delle entrate, non è stata depositata l’asseverazione “Allegato B” al decreto attuativo né sono stati presentati, nei termini, il modello B1 da parte del direttore dei lavori e il modello B2 da parte del collaudatore statico.
L’istante ha chiesto se può rimediare effettuando la presentazione tardiva degli allegati B1 e B2 e dell’asseverazione (allegato B) avvalendosi della remissione in bonis.
In tal modo potrebbe beneficiare direttamente del Sismabonus tramite il modello Redditi 2024 relativo all’anno d’imposta 2023, anno di realizzazione dei lavori.
Asseverazione sismabonus. E’ possibile regolarizzarla con la remissione in bonis?
L’Agenzia ritiene che sia comunque consentito il ricorso alla remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione dell’asseverazione dell’allegato B.
A tal fine però è necessario che:
la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società abbia avuto formale conoscenza, e che gli adempimenti mancanti siano effettuati entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione (o dell’opzione alternativa alla detrazione diretta da parte del contribuente-vedi l’articolo 2ter, comma 1, lett. c) del decreto legge 16
febbraio 2023, n. 11).
Dunque per le spese 2023 da portare in detrazione ci sarà tempo fino al 31 ottobre. Termine di scadenza del modello Redditi 2024.
Sarà altresì necessario versare la sanzione di 250 euro (articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997), senza possibilità di compensazione.
Per quanto riguarda le attestazioni di conformità, infine, modelli B1 e B2, il Fisco ritiene che, trattandosi di documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti, non soggetti a un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente che risultino depositati al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto alla remissione in bonis.
Ci sono alcuni casi in cui la remissione in bonis non salva il sismabonus.
Riassumendo…
- Grazie alla remissione in bonis è possibile sistemare la mancata presentazione preventiva dell’asseverazione sismabonus;
- l’asseverazione potrà essere presentata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile nella quale deve essere indicata la prima rata di detrazione;
- sarà altresì necessario versare la sanzione di 250 euro.