Mentre il superbonus continua la sua fase di discesa che dovrebbe portare alla definitiva scomparsa dalla scena dei bonus edilizi, l’Agenzia Entrate fornisce un’importante chiarimento in merito all’asseverazione congruità delle spese. Ci riferiamo all’asseverazione che, per legge, deve essere rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.).
In dettaglio, con apposita istanza di interpello è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria un chiarimento. Ciò in merito a spese sostenute per la sostituzione di infissi. E per le quali si vuole avere il superbonus.
La congruità delle spese
In primis, l’Agenzia Entrate, nel rispondere al caso, ricorda che in base alla legge sul superbonus (art. 119 decreto-legge n. 34/2020), è necessario acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato. Tale asseverazione serve a certificare:
- i requisiti tecnici richiesti;
- la congruità delle spese sostenute rispetto ai lavori agevolati.
L’asseverazione serve sia laddove il committente abbia deciso di godere del beneficio nella forma della detrazione fiscale, sia nel caso in cui, invece, abbia deciso di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. L’Amministrazione finanziaria ricorda anche che l’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL).
Noi di investireoggi.it, ricordiamo anche che, l’ultimo decreto bonus edilizi ha introdotto, dal 30 dicembre 2023, novità per il per il bonus barriere architettoniche 75%, tra cui anche obbligo dell’asseverazione.
Asseverazione superbonus, il prezzario di riferimento per le spese
Detto ciò, l’Agenzia Entrate si sofferma sulla questione posta da chi ha presentato l’istanza di interpello. Al riguardo le Entrate evidenziano che, secondo quanto previsto dal legislatore, l’asseverazione congruità delle spese deve essere rilasciata facendo riferimento ai prezzari regionali nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con l’apposito decreto del Ministro della transizione ecologica.
Per l’Agenzia la verifica della congruità delle spese, ai fini della relativa attestazione deve essere effettuata al momento del loro sostenimento utilizzando il prezzario vigente in quella data.
A questo proposito viene altresì ricordato che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento (c.d. principio di cassa). Laddove ci sia lo sconto ”integrale” in fattura, ai fini dell’individuazione del momento del pagamento, bisogna fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (Circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020).
Riassumendo…
- nel superbonus occorre acquisire l’asseverazione per la congruità spese e rispetto requisiti tecnici
- l’asseverazione serve sia se si beneficia del superbonus nella forma della detrazione fiscale, sia laddove si opti per lo sconto in fattura. O cessione del credito
- in risposta a istanza di interpello su asseverazione superbonus (Risposta n. 1/2024) l’Agenzia Entrate chiarisce che ai fini dell’asseverazione il prezzario di riferimento è quello vigente al momento di sostenimento delle spese.