Spetta il superbonus 110% nel caso in cui l’asseverazione è rilasciata da un tecnico (geometra, ingegnere, ecc.) abilitato alla professione ma non iscritto al rispettivo ordine professionale?
A questa domanda ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate durante un recente incontro con la stampa specializzata avente ad oggetto il bonus 110%. Stiamo parlando di Telefisco 2020 – Speciale Superbonus 110% organizzato da “Il sole 24 ore”.
Superbonus 110%: quando è necessaria l’asseverazione?
Ricordiamo che, il superbonus 110% è beneficiabile come detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo. In luogo della detrazione è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a terzi soggetti (inclusi istituti finanziari e di credito).
Nel caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, è necessario acquisire il visto di conformità.
Inoltre, sia in caso di utilizzo del superbonus nella forma della detrazione fiscale sia in caso di opzione per lo sconto o cessione, occorre acquisire anche:
- per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa in via telematica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori
- per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente.
Per il rilascio dell’asseverazione è richiesta l’iscrizione all’Ordine
Con riferimento all’asseverazione, durante Telefisco 2020 – Speciale Superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rilascio dell’asseverazione da parte di un tecnico non abilitato a farlo o da parte di un tecnico abilitato alla professione ma non iscritto all’Ordine professionale, non permette di accedere al beneficio fiscale.
A tal proposito si richiama l’art. 1 comma 3) lett. h) del decreto requisiti tecnici ecobonus (decreto MISE 6 agosto 2020), secondo cui per “tecnico abilitato” deve intendersi:
“il soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”.
Il comma 2 art. 2 del decreto asseverazioni (decreto MISE 6 agosto 2020), poi stabilisce che il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione dell’asseverazione stessa, deve apporre
“Il timbro fornito dal collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo professionale e di svolgimento della libera professione”.
Alla luce di ciò pertanto, è possibile giungere alla conclusione dell’Agenzia delle Entrate espressa nel corso dell’incontro.
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