In assenza di asseverazione che attesti la classe sismica dell’edificio, il contribuente non può accedere nè al sisma bonus nè al superbonus 110%. Tuttavia, la mancanza dell’asseverazione non preclude la possibilità, per i lavori effettuati, di beneficiare della detrazione ordinaria per lavori di ristrutturazione. In tale caso, la detrazione sarà pari al 50% su un importo max di 96.000 euro. L’agevolazione spetta anche se i lavori riguardano un’unità immobiliare C/2, che a fine lavori cambierà destinazione d’uso in abitativo.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 240 del 13 aprile.
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La risposta n°240 del 13 aprile
La risposta n°240 del 13 aprile prende spunto da apposita istanza di interpello presentata da un contribuente che ha effettuato die lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Nello specifico il caso analizzato riguarda un contribuente che ha iniziato, nel 2018, un intervento di ristrutturazione (articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr n. 380/2001) e, in particolare, di miglioramento statico di una unità immobiliare (C/2), con contestuale cambio di destinazione d’uso in abitativo. Presentando la richiesta di permesso a costruire, senza depositare l’asseverazione, vorrebbe comunque avvalersi del Superbonus. Il rfierimento è alla detrazione del 110% prevista dall’art. 119 del d.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Sono ammessi al superbonus gli interventi trainanti tra i quali rientrano: gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Sono definiti trainanti in quanto sono agevolati al 110% indipendentemente dall’effettuazione di ulteriori interventi. Al contrario di quanto previsto per gli interventi trainati superbonus ossia quei lavori che per essere agevolati devono essere eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante.
Il contribuente sostiene di poter accedere al superbonus anche senza il deposito dell’asseverazione perché: che a suo tempo intendeva fruire di altre agevolazioni (articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir e articolo 16 del Dl n. 63/2013), per le quali, a suo dire, non era previsto il deposito dell’asseverazione.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate dopo aver esaminato tutta la normativa afferente il superbonus, comprese le novità che sono state apportate dalla Legge di bilancio 2021, si concentra sugli interventi effettuati dal contribuente. Rientranti, potenzialmente, nel c.d sisma bonus, commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
Si tratta, in particolare, degli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.
Gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Anche per gli interventi ammessi al sismabonus – che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili – il citato articolo 16-bis del TUIR , costituisce la disciplina generale di riferimento.
Interventi antisismici e superbonus
Agganciandoci al superbonus, normativa di riferimento, l’art.119 del D.L. 34/2020, in riferimento ai lavori antisismici dispone che:
per gli interventi di cui al comma 4 (interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
58 del 28 febbraio 2017”.
Tale decreto era già in vigore all’epoca della presentazione della richiesta di permesso a costruire effettuata dal contribuente istante.
Inoltre, il richiamato decreto ministeriale, all’articolo 3, comma 3 prevedeva che: “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione …, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti”.
Dunque, un’asseverazione tardiva non consente l’accesso alla maxi detrazione (cfr circolare n. 19/2020).
Difatti, il decreto “Rilancio” non introduce un nuovo obbligo di attestazione del rischio sismico, ma si limita a disporre, tra le altre, la possibilità di poter beneficiare, per gli interventi antisismici (Dl n. 63/2013 commi da 1-bis a 1-septies) di un’aliquota più elevata di detrazione.
Conclusioni
Detto ciò, è da evidenziare che l’istante, contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire del 2018, ha omesso di allegare, allo sportello unico, l’asseverazione ai fini dell’attestazione della classe di rischio sismico dell’edificio. Asseverazione richiesta sia per il sisma bonus che per il superbonus 110%.
Di conseguenza, il contribuente non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus. L’asseverazione è richiesta per entrambe le agevolazioni. Anzi il superbonus nell’agevolare gli interventi antisismici rimanda alla normativa di cui al sisma bonus.
Tuttavia, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, i lavori possono essere agevolati con la detrazione per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir), c.d bonus ristrutturazione. La detrazione è pari al 50% su una spesa max di 96.000 euro. La detrazione sarà inserita in dichiarazione dei redditi, 730 o modello Redditi, in 10 quote annuali di pari importo.
Detto cio, sarà possibile fruire della detrazione d’imposta per interventi di ristrutturazione edilizia, in caso di lavori su unità immobiliari che risulteranno con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione. Ciò a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso in abitativo. Pertanto, l’istante potrà fruire della detrazione per la ristrutturazione edilizia, con riferimento alle spese per gli interventi realizzati sull’unità immobiliare (C/2) per la quale al termine dei lavori è previsto il cambio di destinazione d’uso in abitativo.