Arrivano novità dalla manovra di bilancio 2021 in merito all’obbligo assicurativo previsto per i tecnici abilitati che rilasciano asseverazioni in ambito superbonus 110%.
Asseverazioni nel superbonus 110%: l’obbligo assicurativo per il tecnico
La normativa di riferimento del superbonus 110% (art. 119 del decreto Rilancio) stabilisce che, laddove gli interventi oggetto di superbonus 110% si configurino come lavori di risparmio energetico o antisismici, occorre acquisire l’asseverazione da parte del tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.). Ciò vale sia in caso di detrazione sia in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, è altresì stabilito che è fatto obbligo per i citati tecnici di stipulare
“una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.
Obbligo assicurativo per le asseverazioni nel superbonus 110%: le novità
La legge di bilancio 2021, nel testo che dalla Camera passa al Senato per l’approvazione definitiva, stabilisce un’importante novità proprio con riferimento a questo obbligo.
In dettaglio, è previsto che il predetto obbligo assicurativo si considera rispettato anche laddove i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale esercitata.
Tuttavia, a tal fine è necessario che tale polizza assicurativa “professionale”:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione da integrare a cura del professionista ove si renda necessario
- garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista potrà optare per una polizza dedicata alle attività di asseverazioni con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze tra le due polizze.
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