Chi, a fronte del superbonus 110%, in luogo della detrazione fiscale volesse optare per lo sconto in fattura o cessione del credito deve acquisire il visto di conformità (rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, ecc.).
Inoltre, laddove gli interventi oggetto di superbonus 110% si configurassero come lavori di risparmio energetico o antisismici, occorre acquisire, sia in caso di detrazione sia in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, l’asseverazione da parte del tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc.).
La polizza assicurativa per l’asseverazione nel superbonus 110%
La stessa normativa del superbonus 110% (art. 119 del decreto Rilancio) stabilisce che ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni,
“i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.
Al riguardo è sorto il dubbio se lo stesso obbligo fosse da intendersi anche per chi rilascia il visto di conformità. La questione è stata risolta dall’Agenzia delle Entrate nella nuova Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, in cui testualmente è detto che, i citato obbligo assicurativo
“NON riguarda l’attività di assistenza fiscale e l’apposizione del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, visto che i soggetti che appongono il visto (CAF e professionisti abilitati) sono già tenuti, per tale attività, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto n. 164 del 1999”.
L’assicurazione per il rilascio del visto di conformità
Per i CAF e professionisti che prestano assistenza fiscale e rilasciano visto di conformità è fatto obbligo, in base alla normativa attuale, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati che non deve essere inferiore a euro 3.000.000.
Tuttavia, coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello di cui sopra.
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