Non sempre l’assicurazione rc auto paga il danno al veicolo derivante dall’incidente stradale e ci sono casi, quindi, in cui l’automobilista deve provvedere da solo al pagamento della riparazione dell’auto.
In quali casi, quindi, l’assicurazione non copre i danni al veicolo quando si verifica un incidente stradale?
Innanzitutto qualora il veicolo incidentato sia rimasto senza copertura assicurativa oltre il sedicesimo giorno dopo la scadenza del contratto assicurativo. L’assicurazione non risarcisce neanche in caso di incidente di auto avvenuto tra parenti.
Ci sono, poi, casi, in cui l’assicurazione pur risarcendo il danno si rivale sul cliente per le violazioni commesse al codice della strada. Vediamo, quindi, quali sono i casi in cui l’assicurazione non paga e quelli in cui pur pagando si rivale sul cliente.
Assicurazione auto: quando non risarcisce?
L’assicurazione auto non paga i danni al veicolo quando l’incidente avviene tra parenti entro il terzo grado (in questo caso, infatti, l’assicurazione risarcisce i danni alle persone ma non quelli alle cose). Tale regola vale soltanto per i parenti conviventi o a carico, se i parenti, invece, non convivono l’assicurazione è tenuta al risarcimento anche delle cose e non solo delle persone (così come nel caso dei coniugi separati).
Qualora in un incidente di auto i parenti sono passeggeri dell’auto del cliente, l’assicurazione è tenuta a risarcire i danni fisici da essi riportati nell’incidente stradale.
L’assicurazione, inoltre, non è tenuta al pagamento dei danni al veicolo qualora il conducente sia respondabile del sinistro (questa regola vale sia per i danni materiali che per quelli fisici). Ma anche se la colpa del sinistro ricade sul conducente l’assicurazione è tenuta al risarcimento dei danni arrecati ai passeggeri trasportati.
Il risarcimento da parte dell’assicurazione può, inoltre, essere negato qualora il conducente, pur non essendo responsabile dell’incidente stradale, non aveva le cinture di sicurezza allacciate.
Quando l’assicurazione si rivale sul conducente?
In caso di incidente per guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di droghe, l’assicurazione paga i danni provocati a terzi (non per quelli fisici del conducente) per poi, però, rivalersi sul proprio cliente. Questo accade anche in caso di guida con patente scaduta o senza patente: l’assicurazione risarcisce la controparte e i passeggeri ma poi si rivale con il proprio cliente.
L’assicurazione può rivalersi contro il proprio cliente anche se il veicolo trasporta più passeggeri rispetto a quelli consentiti dal libretto di circolazione o se l’auto del proprio cliente circolava pur avendo il fermo amministrativo.