A volte, nello stipulare l’assicurazione RC auto, si abbina anche l’assicurazione contro rischio infortuni morte o invalidità del conducente. Questo significa che una parte del premio pagato finisce a coprire detto rischio.
Come noto il legislatore riconosce una detrazione IRPEF del 19% per i premi pagati per l’assicurazione rischio morte e infortuni. Nessuna detrazione, invece, per i premi pagati per l’assicurazione RC (responsabilità civile). A questo proposito arriva in redazione un quesito.
Salve, sono intestatario di un’automobile e l’assicurazione RCA è anch’essa intestata a me.
Quindi chiedo se potrò poi portare in detrazione nella mia dichiarazione redditi la parte di premio destinata a coprire il rischio infortuni, morte o invalidità che pago, appunto, per mia moglie che, ribadisco, non è intestataria dell’auto e nemmeno dell’assicurazione RC.
I premi assicurativi che si detraggono
La detrazione IRPEF 19% per i premi pagati per l’assicurazione è espressamente prevista dal legislatore con l’art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR. Lo sgravio fiscale spetta per:
- per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (anche se versati all’estero o a compagnie estere) per contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000. Per questi tipi di contratto, la detrazione è ammessa a condizione che il contratto medesimo abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti in detto periodo di durata minima;
- per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001. Per questi contratti sono detraibili esclusivamente i premi aventi ad oggetto il rischio di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5%.
Il premio, dal 2020, ai fini della detrazione deve risultare pagato con strumento tracciabile. Quindi, bonifico, assegno, carta di credito, ecc. Non è detraibile il premio pagato in contanti.
Assicurazione infortuni conducente: i requisiti per detrarre il premio
Nei chiarimenti sugli oneri detraibili in dichiarazione redditi (Circolare n. 14/E del 2023) l’Agenzia Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale premi assicurativi spetta a chi sostiene effettivamente la spesa purché rientri in una delle seguenti ipotesi:
- egli è contraente e assicurato;
- egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
- egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
- il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.
Nella menzionata circolare, l’Agenzia ha anche chiarito che nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo (nel caso del lettore il conducente terzo è la moglie), la detrazione non spetta per il relativo premio se il soggetto assicurato (la moglie del lettore) non è individuato in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo.
La detrazione spetta, invece, qualora il conducente sia un soggetto individuato nella polizza auto e abbia i requisiti precedentemente elencati.