Assicurazione RC auto: sconti, trasparenza e nuove regole per le classe di merito, tutte le novità

Tante le novità nel ddl Concorrenza sull' assicurazione RC auto, sconti, trasparenza contratti, modifica classe di merito, risarcimento danni, testimoni, ...
8 anni fa
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Assicurazione RC auto: identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose

In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

Assicurazione RC auto: trasparenza delle procedure di risarcimento

“In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata, che ha eseguito le riparazioni.
Nei casi di cui l’assicurato ha sottoscritto la clausola (articolo 132-ter, comma 1, lett. e), il danneggiato diverso dall’assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa.

Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall’assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convezione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

Assicurazione RC auto e danno biologico

In riferimento al danno biologico, le modifiche apportate con il ddl Concorrenza, prevedono di fatto che lo stesso “assorba” il danno morale. Previsti anche maggiori limiti per la personalizzazione del risarcimento, che potrà essere aumentato dal giudice solo in determinati casi e al massimo del 30%.

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Fonte: ddl concorrenza

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