Non sono ammessi, per il lavoratore, permessi 104 nel caso in cui la persona disabile da assistere non sia convivente con il lavoratore stesso e si trovi, da questi, oltre una creta distanza chilometrica legislativamente individuata.
Stiamo parlando dei permessi (retribuiti) che il lavoratore dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro per assistere il familiare disabile. In dettaglio, il permesso può essere richiesto
- dai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità
- dal coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il terzo grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Permessi 104, la distanza chilometrica da rispettare
Ai fini del diritto ai premessi 104 non è richiesta la condizione della convivenza tra il lavoratore ed il familiare disabile da assistere.
Allo stesso tempo, tuttavia, è stabilito che se non c’è convivenza tra il lavoratore ed il disabile da assistere, è necessario che il comune di residenza di quest’ultimo non sia distante da quello del lavoratore oltre i 150 km. Il lavoratore, d’altronde, deve attestare l’effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza.
Quando residenza e domicilio non coincidono
Ci si potrebbe chiedere se sia possibile riconoscere il beneficio dei permessi 104 nel caso in cui la persona in situazione di disabilità sia residente in un Comune con distanza superiore ai 150 chilometri, ma domiciliata presso l’abitazione del lavoratore che si occupa dell’assistenza.
La risposta è stata data in maniera negativa dal Dipartimento della funzione pubblica (Presidenza del Consiglio dei Ministri) nel parere DFP-0038420-P-08/06/2021. In questa sede si è chiarito che occorre sempre e comunque far riferimento alla residenza e non anche al domicilio.
Spesso residenza e domicilio coincidono, ma non sempre. Quindi, non è detto che nel domicilio ci sia “fisicamente” anche la presenza effettiva del soggetto.
Il lavoratore, tuttavia, potrebbe superare la questione presentando una dichiarazione sostituiva in cui attesta la “dimora temporanea” presso la propria abitazione del familiare disabile.
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