Riconosciuta un’agevolazione sull’affitto che porta con sé importanti novità per quanto riguarda l’assunzione con alloggio per i dipendenti.
Come canta Umberto Tozzi con il brano Un Amore Difficile: “È impossibile trovare un appartamento da affittare
per il nostro amore. Non vogliono cani, gatti ne bambini, ma soltanto un mare di quattrini e chi ce li dà”. Trovare una casa in affitto non è così semplice come in molti possono pensare.
Onde evitare spiacevoli inconvenienti, d’altronde, i proprietari di immobili vogliono prima avere delle garanzie, come, ad esempio, una copia delle buste paghe o addirittura la firma di un garante.
Cedolare secca per le partite Iva: la sentenza della Corte di Cassazione
La tassazione sugli affitti ha inevitabilmente un impatto sulle tasche di proprietari ed inquilini. Proprio in tale ambito si inserisce la sentenza numero 12395 della Corte di Cassazione, datata 7 maggio 2024, in base alla quale:
” in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’ art. 3, sesto comma , D.Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni”.
Assunzione con alloggio per i dipendenti: la nuova agevolazione riconosciuta sull’affitto
Grazie a questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione permette l’accesso alla cedolare secca anche agli inquilini titolari di partita Iva. Entrando nei dettagli, non può applicare la cedolare secca il titolare di partita Iva che vuole dare un suo immobile in affitto.
Cedolare secca, come funziona e aliquote
La cedolare secca, ricordiamo, si presenta come un regime che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dall’immobile. Nella generalità dei casi è applicata l’aliquota del 21%. Viene applicata un’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi a immobili ubicati in comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe. Per finire, per quanto riguarda gli affitti brevi, si deve applicare la cedolare secca con aliquota al 26% a partire dal secondo immobile che si decide di dare in locazione. Si continua ad aver diritto all’aliquota al 21% per la prima o unica unità abitativa che viene data in affitto.