E’ possibile l’ assunzione di familiari come assistenti personali. Chi riceve assistenza dal coniuge o da parenti od affini, può decidere di assumerlo a tutti gli effetti, pagandogli un regolare stipendio e versandogli i contributi. Questa possibilità è prevista nella legge n. 1403 del 31 dicembre 1971, e circolare Inps n°1255 del 1972. L’articolo 1 della suddetta legge , stabilisce che:
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano lavoro dipendente presso uno o più datori di lavoro, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte, sono soggetti all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria;
- alle norme sugli assegni familiari;
- all’assicurazione per la maternità delle lavoratrici;
- all’assicurazione contro le malattie in riferimento alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (estese ai familiari a carico).
Questi diritti sono stabiliti anche nei contratti di lavoro domestico che nasce tra i coniugi, i parenti ed affini.
Per poter essere valido il contratto ha delle regole ben precise. Il contratto si distingue a seconda della parentela, se si tratta del coniuge o tra parenti o affini entro il terzo grado.
Assunzione di familiare: ma se è il coniuge ad assistere?
Di norma non è possibile instaurare un contratto di lavoro domestico tra coniugi. L’art. 143 del codice civile stabile che le prestazioni tra i coniugi si presumono gratuite e dovute, essendoci tra i doveri dei coniugi quello di reciproca assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia. Ma ci sono delle eccezione, che prevedono la costituzione del contratto di lavoro con il coniuge quando questi si trova in particolari condizioni:
- fruisca dell’indennità di accompagnamento e si trovi in uno dei seguenti stati: grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile, cieco civile.