Assunzione di familiare parenti o affini
Come stabilito dall’art. 1,3° comma, legge 31/12/71 n. 1403, è possibile costituire un contratto di lavoro domestico tra parenti od affini entro il terzo grado se è provata l’esistenza del rapporto di lavoro. L’esistenza è provata compilando il modulo dell’Inps “Denuncia di rapporto di lavoro domestico”.
L’INPS può richiedere ulteriori informazioni e verifiche, in questi casi è opportuno redigere la lettera di assunzione corredata della busta paga (ai sensi del Ccnl).
Nel caso in cui l’assistenza sia prestata ad un familiare disabile che fruisce dell’indennità di accompagnamento e che sia: grande invalido di guerra (civile e militare) o grande invalido per cause di servizio e del lavoro o mutilato e invalido civile o cieco civile, non è necessario fornire l’esistenza di un rapporto di lavoro domestico.
Rimborso spese assistenza
Inoltre, la persona disabile che opta per l’assistenza domiciliare di un familiare ha diritto al rimborso delle spese di assistenza. Tale rimborso viene erogato dal Comune di appartenenza in base alla L. 162 del 1998.
Contributo di 1.200 euro mensili
La Regione Liguria, per garantire alle persone con disabilità una migliore autonomia con nuovi progetti di Vita Indipendente, ha deliberato la possibilità di assumere un familiare come assistente personale, fino al terzo grado di parentela, nel caso di disabili che necessitano dell’accompagnamento. Il contributo previsto è di 1.200 euro mensili.
A questo contributo potrà aggiungersi un valore massimo annuale una tantum di 7.500 euro per ogni beneficiario che effettui interventi per l’acquisto di ausili, domotica e l’abbattimento delle barriere architettoniche