Disco verde dalla Ue per il bonus contributi per chi assume donne svantaggiate. Lo sgravio contributivo, pari al 100%, riguarda tutti i datori di lavoro privati che hanno assunto o assumono donne nel 2021 e 2022.
A spiegare bene il funzionamento del bonus rosa, così è stato ribattezzato, è l’Inps con la circolare numero 3809 del 5 novembre 2021. Nella nota sono chiarite le modalità di fruizione degli sgravi contributivi e i termini entro i quali presentare domanda.
Assunzione donne e decontribuzione
Il bonus contributivo riguarda le così dette svantaggiate.
Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.
L’incentivo spetta anche in caso di assunzione part-time, di rapporti con cooperative di lavoro e in caso di somministrazione. Ma quali sono le donne svantaggiate?
Le donne “svantaggiate”
Non tutte le donne possono beneficiare dello sgravio contributivo in caso di assunzione al lavoro. Ai sensi della legge n. 92/2012, sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti lavoratrici:
- con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili a finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Ue, prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno 6 mesi.
- donne prive di impiego regolarmente retributivo da almeno 24 mesi.
L’incentivo consiste in uno sgravio contributivo del 100% a valere sull’imponibile previdenziale. E’ fruibile mediante conguaglio sui flussi Uniemens Inps a partire dal 5 novembre 2021.