Ad un pagatore insolvente vengono pignorati beni che poi si procede a vendere tramite asta giudiziaria. Quando questi beni sono immobili le aste giudiziarie sono immobiliari. Un’asta giudiziaria è un’attività processuale che si tiene presso l’ufficio aste giudiziarie dei tribunali di cui è responsabile il giudice fallimentare che dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’insolvente o del soggetto fallito, per ottenere la liquidità necessaria a soddisfare i creditori di quest’ultimo.
- vendita all’incanto
- vendita senza incanto
- vendita a trattativa privata (si adotta di solito per beni mobili di piccolo valore).
La vendita con incanto e quella senza incanto prevedono entrambe che si svolga una gara in udienza davanti al giudice (o ad un suo delegato). Nella vendita senza incanto chi presenta un’offerta non può revocarla e se si tratta di un unico offerente egli è obbligato all’acquisto pena la perdita della cauzione versata. Nella vendita con incanto, invece, se non ci si presenta alla gara e si è l’unico offerente si perde soltanto un decimo della cauzione versata. Qual è, però, la sostanziale differenza tra i due tipi di asta giudiziaria? Nella vendita senza incanto l’aggiudicazione durante l’udienza è definitiva mentre nella vendita con incanto è possibile fare un’offerta, pur non avendo partecipato alla gara, nei 10 giorni successive all’aggiudicazione, offerta che è presa in considerazione soltanto se supera di un quinto la cifra raggiunta nella gara e che si versi una cauzione doppia rispetto a quella stabilita per la gara. Se vi è un’offerta in aumento il giudice stabilisce una nuova gara tra i nuovi offerenti e l’aggiudicatario della gara, in una nuova gara dove potranno partecipare anche tutti gli altri partecipanti alla prima gara a patto che integrino la cauzione versata.