Nelle aste immobiliari, gli adempimenti Iva conseguenti alla vendita dei beni pignorati, possono essere compiuti dalla società esecutata che può emette fattura con iva e utilizzare in compensazione il proprio credito Iva vantato nell’ultima dichiarazione presentata dal curatore fallimentare. Rimane in capo al professionista delegato alla vendita l’obbligo di sorvegliare sul corretto assolvimento degli adempimenti e dei versamenti.
Il professionista, verificata la correttezza del versamento mediante compensazione, è legittimato a riversare al debitore esecutato l’Iva incassata per la vendita degli immobili oggetto di pignoramento.
In sintesi, si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 387/2021.
La risposta n° 387/2021: aste immobiliari e obblighi Iva
La risposta n° 387/2021 prende spunto da apposita istanza di interpello presentata da un delegato alla vendita/ custode giudiziario dei beni pignorati alla Società X nell’ambito di un’asta immobiliare.
Il professionista ha fatto presente che il debitore esecutato, il quale si è reso collaborativo nell’emettere le fatture relative alle predette vendite, per le quali ha esercitato l’opzione per l’imposizione IVA, ha dichiarato di vantare un credito IVA di 742.091 euro. Credito emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018. Dichiarazione presentata dal curatore fallimentare, a seguito della chiusura della procedura fallimentare a carico della società.
Conseguentemente, la società ha compensato l’IVA dovuta sulle vendite immobiliari con il predetto credito. Trasmettendo all’istante gli F24 quietanzati e chiedendo il pagamento dell’importo incassato dalla procedura a titolo di IVA.
Detto ciò, è stato chiesta all’Agenzia delle entrate la conferma della correttezza dell’iter procedurale appena esposto. Può l’istante procedere al riversamento dell’Iva in favore della società esecutata?
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Con la risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 sono stati forniti chiarimenti in occasione di aste immobiliari in merito agli adempimenti IVA che il custode giudiziario e il professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell’articolo 591-bis c.
In tale documento di prassi, sono state ribaditi le seguenti indicazioni:
- l’incaricato alla vendita non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che resta pur sempre in capo al debitore il quale, tuttavia, è privato del potere dispositivo sul bene;
- la soggettività passiva dell’imposta con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo grava in capo al professionista delegato alla vendita.
Su tale ultimo punto, obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare al Fisco l’Iva incassata, è il professionista delegato delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591-bis del codice di procedura civile.
Ciò al fine di garantire che gli adempimenti IVA siano comunque assolti anche in caso di debitore esecutato “reperibile”, ma “poco collaborativo”.
Il professionista incaricato alla vendita assume la funzione di garante degli interessi dell’Erario.
I precedenti chiarimenti di prassi
Con la risoluzione del 19 giugno 2006, n. 84/E, dopo aver premesso che nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l’imposta dovuta dovrà essere versata mediante Modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all’Iva», l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
nel solo caso di irreperibilità del soggetto esecutato, il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con il seguente codice tributo, appositamente istituito: 6501 denominato “IVA relativa alla vendita, ai sensi dell’art. 591-bis del codice di procedura civile, di beni immobili oggetto di espropriazione forzata”. In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice-tributo sopra menzionato» è «utilizzabile unicamente dai professionisti delegati …».
Da qui si evince che il debitore esecutato collaborativo può spontaneamente farsi carico degli adempimenti iva connessi all’asta immobiliare. Difatti, in qualità di soggetto passivo, può compensare tramite F24 l’eccedenza Iva maturata. Fermo restando la responsabilità del professionista delegato che è tenuto a vigilare sulla correttezza del versamento.
Conclusioni
Nel caso in questione, la società esecutata ha correttamente assolto gli obblighi Iva conseguenti alla vendita degli immobili pignorati:
- emettendo fattura e
- compensando l’imposta con il credito Iva emergente dalla dichiarazione 2018.
A patto che per il credito utilizzato non sia stata presentata richiesta di rimborso al Fisco.
Verificata la correttezza del versamento mediante compensazione, il professionista delegato alla vendita è legittimato a riversare alla società esecutata l’IVA incassata con riguardo alla vendita degli immobili oggetto di pignoramento.
Infine, chiarimenti sono stati forniti sull’obbligo di apposizione del visto di conformità e di presentazione della dichiarazione prima di utilizzare il credito dalla quale lo stesso emerge.
A tal proposito, in caso di compensazione verticale/interna di IVA su IVA non ricorre l’obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito. Infatti tale obbligo, ex art 10, comma 7 D.L. 78/2009, si applica alle sole compensazioni orizzontali (ad esempio Irpef sui Iva, Ires su Iva) ecc. (si veda al circolare n° 31/E 2014).
Anche il blocco alle compensazioni in presenza di cartelle scadute opera solo con riguardo alla compensazione orizzontale.