Il MEF con la Risoluzione n. 3/Df del 2020 ha dettato chiarimenti in merito alla regolamentazione da parte dei comuni delle modalità di rateazione, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo dopo le novità introdotte con la Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019). A tal proposito si ricorda che la menzionata manovra (commi da 796 a 802) disciplina, in assenza di regolamentazione da parte degli enti locale, la dilazione del pagamento delle somme dovute. Nel dettaglio è stabilito che l’ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: fino a euro l00,00 nessuna rateizzazione; da euro l00,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili; da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili; da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili; da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili; oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
I chiarimenti
Come lo stesso MEF evidenzia nella menzionata risoluzione, dunque, l’ente locale stesso nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. Con tale previsione normativa il legislatore ha voluto tenere in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente. Una prima considerazione avanzata dal ministero è che le nuove disposizioni devono valere anche per le somme dovute a seguito della notifica degli atti, prima che tali atti divengano esecutivi, vale a dire decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto. Altra fondamentale precisazione è stata fatta per l’ipotesi in cui l’ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate Riscossione). Anche in questo caso resta ferma la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare.