Il bonus locazione (credito d’imposta) di cui all’art. 28 del decreto Rilancio non spetta agli studi di medici che esercitano attività intramoenia senza partita IVA, ciò in quanto i redditi che derivano da tale attività sono considerati redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 2020.
Attività intramoenia: definizione
L’attività “intramoenia” in pratica è quella che il medico che è dipendente del SSN svolge al di fuori del suo normale orario di lavoro.
L’attività intramoenia può essere svolta all’interno della stessa struttura ospedaliera in cui il medico lavora come dipendente oppure all’esterno.
Perché il medico dipendente del SSN è escluso dal bonus locazione
Il bonus locazioni di cui al menzionato art. 28 del decreto Rilancio si concretizza in un credito d’imposta nella misura del 60% del canone mensile di locazione degli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Esso spetta dunque, agli esercenti attività d’impresa e attività di arte e professione, quindi produttori di reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Poiché, come chiarito nella Circolare n. 25 marzo n. 69 del 1999 e come previsto dall’art. 50 comma i lett. e) del TUIR, i redditi conseguiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, sono considerati assimilati a quelli di lavoro dipendente, ne consegue che resta fuori dai possibili beneficiari del bonus locazione in esame il medico dipendente del SSN che svolge attività intramoenia senza partita IVA in locali presi in affitto.
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