L’Agenzia delle Entrate, attraverso la recente risposta n. 474/2023, fornisce chiarimenti sull’applicazione della disciplina fiscale transitoria inerente ai compensi erogati per le prestazioni sportive dilettantistiche nel corso del 2023. Ciò alla luce delle novità entrate in vigore il 1° luglio 2023 con la riforma dello sport (D.lgs n. 36/2021).
La risposta dell’Agenzia offre dettagli specifici su come gestire i compensi in questo contesto, delineando chiaramente l’operato da seguire per conformarsi alla nuova normativa fiscale. In particolare, oggetto della questione, è l’art.
Nel caso affrontato, un contribuente (società) chiede il trattamento fiscale a cui assoggettare i compensi erogati a un atleta che
- per il periodo gennaio-giugno 2023 ha incassato dalla società 20.400 euro;
- e per il periodo luglio-dicembre 2023, ha incassato dalla società 15.400 euro.
La riforma dello sport nel dilettantismo
La riforma dello sport ha tra l’altro modificato la natura dei compensi percepiti per attività sportiva svolta nell’area del dilettantismo. Dal 1° luglio 2023 non sono più qualificabili come “redditi diversi” ma come redditi da lavoro dipendente o assimilati a quelli da lavoro dipendente oppure come redditi di lavoro autonomo.
La seconda novità, già anticipata, è l’innalzamento della soglia di esenzione IRPEF. Prima del 1° luglio 2023, la disciplina fiscale stabiliva che erano esenti da imposizione fiscale i predetti compensi fino alla soglia di 10.000 euro annui.
Con decorrenza 1° luglio 2023, tale soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro. Dunque, dalla citata taglia, i compensi percepiti nell’area del dilettantismo sono esenti IRPEF (e addizionali) fino a 15.000 euro.
La disciplina transitoria nella riforma dello sport
Regola dice che l’esenzione IRPFE fino a 15.000 euro si applica per l’intero periodo d’imposta indipendentemente dal diverso inquadramento fiscale degli altri periodi. Dunque, per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria.
Nella disciplina vigente prima del 1° luglio 2023, invece:
- la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un’aliquota a titolo di imposta pari al 23% (maggiorata delle addizionali regionali e comunali);
- solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario IRPEF.
Compensi nel dilettantismo, come si applica la disciplina transitoria
Detto ciò, nella risposta all’istanza di interpello l’Agenzia Entrate afferma la seguente regola
le somme percepite dal 1° luglio 2023 entrano nell’imponibile per la parte eccedente i 15.000 euro, da determinare nel 2023, in applicazione della disciplina transitoria. Il tutto, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000a euro, ai sensi della precedente normativa.
Applicando detta regola al caso del contribuente istante, ne consegue che
- sul compenso erogato all’atleta nel primo semestre del 2023 è stata operata una ritenuta sulla parte eccedente i 10.000 euro;
- i compensi erogati nel periodo luglio-dicembre 2023, dovranno essere assoggettai a imposizione per la parte che eccede i restanti 5.000 euro, in applicazione della nuova soglia di esenzione fissata a 15.000 euro.
Ricordiamo che l’INPS ha già emanato chiarimenti sugli obblighi contributivi dei dilettanti dopo la riforma sportiva.
Riassumendo…
- dal 1° luglio 2023 è in vigore la riforma dello sport (D. Lgs. n. 36/2023)
- si innalza da 10.000 euro a 15.000 euro la soglia di esenzione IRPEF per i compensi percepiti nell’area del dilettantismo
- detti compensi non sono più inquadrati come redditi diversi ma come redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure di lavoro autonomo
- l’Agenzia Entrate chiarisce l’applicazione del regime transitorio nella riforma dello sport (Risposta n. 474/2023) a seguito delle citate novità.