Atto di donazione a due fratelli, l’imposta ipotecaria va distinta

Se un atto contiene più disposizioni, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ipotecaria distinta.
4 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 298 del 27 aprile 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’imposta ipotecaria nel caso di due distinte donazioni poste in essere dallo stesso soggetto. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una persona fisica che intende donare ai propri fratelli due distinti appezzamenti di terreno:

  • al primo vuole donare la propria quota di 1/4 della p.f. 1029 C.C. Alfa con un valore di 740 euro;
  • al secondo la p.m. 43 della p. ed 433 C.C. Beta con un valore di 10.881 euro.

Ciò premesso, il contribuente chiede all’Agenzia delle entrate quale sia la corretta tassazione dell’atto di donazione ai fini della imposta ipotecaria.

Atto di donazione con più disposizioni, imposta ipotecaria distinta

L’atto di donazione che l’istante intende porre in essere consiste in due distinte donazioni effettuate dalla stessa persona a favore di soggetti diversi e aventi ad oggetto beni diversi.

In particolare, spiega l’Agenzia delle entrate, Tale fattispecie può essere ricondotta agli atti che contengono più disposizioni di cui all’articolo 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 che al comma 1 dispone:

 “Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto”.

Per tale motivo, l’Agenzia delle entrate ritiene che gli atti di donazione descritti in istanza debbano essere tassati autonomamente.

 

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