Con la sentenza 2047 dello scorso 2 febbraio la Corte di Cassazione ha stabilito che quando l’Amministrazione finanziaria si avvale del servizio postale ordinario per la notifica di atti tributari, anche se la raccomandata non viene recapitata all’indirizzo del destinatario la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e dalla data di ritiro del plico.
Qualsiasi ricorso del contribuente, quindi, ha come termini per la proposizione la data del ritiro del plico dall’ufficio postale anche se a tale data sia già passato il termine dei 10 giorni dall’invio della raccomandata contenente l’avviso di giacenza.
I giudici hanno affermato che nell’ipotesi di notifica diretta per posta effettuata dall’ufficio non può essere applicabile il disposto di cui all’articolo 8 della legge 890 poichè quest’ultimo è riferito alle “notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario”.
La data, inoltre, per il decorrere del termine, non può essere individuata neanche in quella in cui deve ritenersi pervenuta al destinatario una raccomandata individuandola nella data del rilascio dell’avviso di giacenza nè quella di ancorare tale data al ritiro dell’atto presso l’ufficio postale.
Il legislatore pretende che l’atto tributario sia correttamente notificato ovvero portato a conoscenza del contribuente, e proprio per questo il perfezionamento della notifica non può ancorarsi al rilascio dell’avviso di giacenza “nel quale è certo che il destinatario dell’atto non ne ha conoscenza (non essendo stato reperito dall’agente postale) incolpevolmente (non avendo ancora avuto la possibilità di recarsi a ritirare l’atto presso l’Ufficio postale)”.
Secondo i giudici però non si può lasciare neanche che a far decorrere il perfezionamento della notifica sia il ritiro dell’atto presso l’ufficio postale perchè in questo caso si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento da cui far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato”.
Partendo da queste considerazioni la Cassazione ha ritenuto che sia possibile applicare la norma contenuta nell’articolo 8, comma 4, della legge 890 del 1982 e pertanto “la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 L. 890/1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso in cui l’agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.
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