Per evitare il caro bollette luce e gas, dovuto all’incremento dei prezzi delle materie prime, il legislatore ha emanato il c.d. decreto Energia, contenente diverse misure a favore degli italiani.
Tra queste, la riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali. Tale riduzione, tuttavia, è limitata alle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
Oltre ciò è stabilito:
- l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione
- la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas
- la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale.
IVA gas metano 5%: fuori la produzione di energia elettrica
Nella Circolare n. 17/E del 7 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’aliquota IVA del 5% è applicabile, anche se solo in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.
A tal fine, con l’espressione “usi civili” e “usi industriali” devono intendersi le stesse definizioni valide per l’accisa sul gas naturale. Quindi, ad esempio, negli “usi civili”, sono da ricomprendersi anche
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
Nella stessa Circolare poi l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la riduzione IVA in commento non trova applicazione, invece:
- per le somministrazioni di gas naturale per autotrazione
- e per le somministrazioni di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica (in questo caso trova applicazione la specifica tassazione prevista dall’articolo 21, comma 9, del TUA).
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