Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 è cambiata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all’aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta. La misura, prevista con la Legge di bilancio 2020, si inserisce tra quelle incentivanti all’uso di veicoli di veicoli meno inquinanti.
La vecchia disciplina per la auto in uso promiscuo ai dipendenti
In particolare il comma 632 della Legge di Bilancio 2020 ha modificato l’art. 51 del TUIR, il quale prima di queste modifiche prevedeva che in tema di voci che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente
“Ai fini della determinazione in denaro dei valori percepiti, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assumesse il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Il costo chilometrico di esercizio corrisponde a quello desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo”.
Le novità 2020 per le auto in uso promiscuo ai dipendenti
Con le modifiche di cui alla manovra 2020 è ora previsto che per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% (invece che il 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio.
- in caso di emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro, viene assunto il 30% dell’importo (come per la previgente disciplina);
- in caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40% per l’anno 2020 e il 50% per l’anno 2021;
- in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50% per l’anno 2020 e il 60% per l’anno 2021.
Ad ogni modo, la disciplina previgente continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
Auto in uso promiscuo ai dipendenti: da quando decorrono le novità?
Proprio con riferimento alla decorrenza della novità, due sono gli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito. Nel dettaglio l’Amministrazione finanziaria, nella Risoluzione n. 46/E del 2020, si è soffermata su due espressioni della norma, ossia:
- “nuova immatricolazione”;
- “contratti stipulati dal 1° luglio 2020”.
In relazione alla prima, l’Agenzia delle Entrate è stata dell’avviso che la novità riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020).
In riferimento poi alla seconda si ritiene che il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020” è quello della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del veicolo aziendale. Inoltre, in applicazione del “principio di cassa” deve essere verificato anche l’altro requisito, ovvero che il veicolo sia entrato nella disponibilità del dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.