Circolare in Italia con auto targata all’estero non è più possibile. Previste da quest’anno multe salatissime e la confisca del veicolo.
Con l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza lo scorso mese di dicembre 2019, infatti, gli italiani residenti non possono guidare auto immatricolate fuori dai confini nazionali per un periodo superiore ai 60 giorni, a meno che siano residenti fuori dall’Italia.
Giro di vite sulle auto immatricolate all’estero
L’inasprimento della norma voluta dal ex ministro ai Trasporti Danilo Toninelli è stata introdotta per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale attraverso l’esterovestizione dei veicoli targati all’estero ma utilizzati regolarmente in Italia sui quali normalmente lo stato incassa le dovute imposte, a cominciare dal bollo per finire con le contravvenzioni.
Le sanzioni
La multa amministrativa per chi viola le nuove norme al CdS è compresa tra un minimo di 712 euro e un massimo di 2.848 euro oltre al sequestro del mezzo, così come stabilito dal nuovo comma 7 bis dell’articolo 93 del Codice della Strada. “L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio”.
Chi può circolare in Italia con targa estera
Così la normativa che prevedeva la circolazione veicoli con targa estera sul territorio nazionale per la durata massima di un anno è stata modificata. Il decreto sicurezza ha infatti ridotto tale possibilità a soli 60 giorni. In altre parole, un veicolo immatricolato all’estero non può essere guidato da persona residente in Italia da più di 60 giorni. Per gli stranieri, invece, il permesso di guidare sul territorio nazionale è rimasto invariato a un anno dal suo ingresso sul territorio nazionale, così come previsto dall’art.132 CdS. “Scaduto il termine di un anno – precisa la norma – se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”.
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