Iva agevolata al 4% per l’acquisto di veicoli per disabili, estesa al leasing, per cui l’Iva al 4% si applica sia ai canoni di locazione sia al prezzo di riscatto.
Agenzia entrate risoluzione n. 66/2012
Con la risoluzione n. 66 di oggi, 20 giugno 2012, l’Agenzia delle entrate precisa che l’aliquota Iva ridotta al 4%, è prevista non solo per le cessioni di veicoli a disabili, ma anche per i contratti di leasing di auto per soggetti portatori di handicap.
Acquisto auto disabili: Iva al 4%
Tra le agevolazioni previste in favore dei soggetti disabili, si ricorda infatti l’aliquota Iva agevolata al 4% per l’acquisto di autoveicoli.
Le condizioni per fruire dell’agevolazione
Il decreto del ministero delle Finanze del 16 maggio 1986, nel definire le procedure per fruire dell’agevolazione in esame, ha richiesto che il veicolo debba essere intestato all’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta al 4%.
Iva al 4% anche per il leasing
Ricordato ciò, le Entrate sottolineano che l’aliquota Iva ridotta al 4% trova applicazione anche nelle ipotesi di acquisto dei veicoli per disabili tramite contratti di locazione finanziaria o leasing. L’Agenzia sottolinea che affinchè la società di leasing possa applicare l’Iva al 4%, oltre che in relazione al prezzo di riscatto, anche sui canoni di locazione finanziaria, è però richiesto che il contratto stipulato dal disabile o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico rechi clausole dalle quali emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione. Inoltre si precisa che al momento della stipula del contratto di leasing debbano sussistere le condizioni scritte nella legge per poter fruire dell’agevolazione, ossia la carta di circolazione debba recare l’annotazione degli eventuali adattamenti del veicolo, del nominativo dell’utilizzatore avente diritto allo sconto e della data di scadenza del contratto di leasing.
Trasferimento veicolo prima dei 2 anni dall’acquisto
Da ultimo nella risoluzione di oggi, l’Amministrazione finanziaria ricorda anche che l’acquirente, nel caso di trasferimento del bene a titolo oneroso o gratuito, prima che decorrano i due anni dall’acquisto, deve versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella che risulta dall’applicazione delle stesse agevolazioni.
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