Produrre un’autocertificazione dichiarando un redditi più bassi per ottenere benefici fiscali o pagare meno tasse rappresenta un reato che rientra nella fattispecie di falso ideologico (articolo 483, codice penale) trattandosi di fatto di un’attestazione resa falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico. Così si è espressa la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 33218 del 23 agosto.
Condannata una donna che si dichiarava nulla tenente (sentenza 33218/2012)
Il caso era quello di una donna firmataria di una dichiarazione sostitutiva in cui asseriva di possedere redditi pari a zero.
Chi agisce con dolo esprime una volontà consapevole di trasgredire al dovere civico di dichiarare il vero. In alcune pronunce giurisprudenziali passate, così ad esempio la sentenza della Cassazione 27770/2004, era stato altresì precisato che il dolo andava riscontrato a seguito di apposite indagini da parte dell’organo giudicante e non sussisteva “per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa”.
Espressamente quindi si deroga anche al principio generale per cui “la legge non ammette ignoranza” dovendo sussistere la volontà fraudolenta nella dichiarazione del quid falso.
Richiamando alcune sentenze in materia (sezioni unite, sentenza 6/1999 e sentenze 19361/2006, 20570/2006, 5365/2007, e 4970/2012) i giudici della quinta sezione penale hanno confermato che il legislatore non ha voluto punire indistintamente qualunque falsa dichiarazione del privato ma ha confermato il valore probatorio riconosciuto al documento dall’ordinamento giuridico in base a quanto dichiarato dal soggetto privato indipendentemente dall’uso finale dall’atto.