E’ finalmente possibile annullare un’autodichiarazione degli Aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia nel caso in cui la stessa non era necessaria. Con una nota pubblicata ieri sul proprio portale infatti, l’Agenzia delle entrate ha reso noto l’aggiornamento del modello di autodichiarazione. Modello nel quale è stata inserita l’apposita casella “Annullamento”.
Dunque, dopo l’aggiornamento delle FAQ operative, il Fisco rivede anche il modello tramite il quale presentare l’autodichiarazione.
Innanzitutto chiariamo a cosa serve l’autodichiarazione che deve essere presentata entro il prossimo 31 gennaio 2023.
Con l’autodichiarazione, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante la pandemia attestano che il loro importo complessivo non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework, TF).
L’autodichiarazione degli aiuti ricevuti durante la pandemia
Devono presentare l’autodichiarazione i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021. In sostanza si tratta di coloro che erano ricevuto aiuti rientranti nel c.d. regime ombrello, ex art.1 del DL 41/2021.
L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
Possibile annullare l’autodichiarazione
In base alle FAQ riportate sulla pagine ufficiale dedicata all’autodichiarazione, è possibile rimediare agli errori commessi in fase di invio della stessa. A tal fine, l’irregolarità potrà essere sanata inviando entro il termine del 31 gennaio 2023 una successiva autodichiarazione (con i dati corretti) che sostituisce integralmente la prima.
Le stesse indicazioni sono contenute a pagina 2 delle istruzioni di compilazione, infatti viene messo nero su bianco che:
Qualora si intenda sostituire una Dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova Dichiarazione; l’ultima Dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviata.
Inoltre, è consentito, nel caso in cui sia necessario correggere qualche errore, presentare entro il 31 gennaio 2022 una nuova autodichiarazione (con i dati corretti) in forma “semplificata”, barrando la casella “ES”. Sempre che il beneficiario degli aiuti rientri tra i nuovi casi di esonero dalla compilazione del quadro A.
Detto ciò però cosa diversa è l’annullamento ossia il caso in cui l’impresa ha presentato l’autodichiarazione ma questa non era necessaria.
Fino ad oggi però, l’annullamento non era veramente possibile; questo perché, nel modello di autodichiarazione mancava l’apposita casella.
E’ notizia di ieri che l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il frontespizio del modello.
In pratica, qualora si intenda annullare un’autodichiarazione precedentemente trasmessa, è necessario presentarne una nuova entro il 31 gennaio 2023, nella quale va barrata l’apposita casella “Annullamento” inserita nel frontespizio e vanno compilati unicamente i riquadri:
- del “dichiarante”,
- del “rappresentante firmatario della dichiarazione” (in presenza di rappresentante/erede),
- della “sottoscrizione”,
- dell’“impegno alla presentazione telematica” (in presenza di incaricato della trasmissione della dichiarazione).
Se si intende annullare una dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (art.5 DL 41/2021), occorre presentare entro 60 giorni una nuova dichiarazione compilata secondo quanto sopra detto, nella quale va barrata anche la casella “Definizione agevolata” nel frontespizio.